ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05095

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 499 del 12/07/2011
Firmatari
Primo firmatario: LO MONTE CARMELO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 12/07/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 12/07/2011
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 12/07/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/07/2011
Stato iter:
13/07/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 13/07/2011
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 13/07/2011
Resoconto CESARIO BRUNO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/07/2011
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/07/2011

SVOLTO IL 13/07/2011

CONCLUSO IL 13/07/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05095
presentata da
CARMELO LO MONTE
martedì 12 luglio 2011, seduta n.499

LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 7, comma 2, lettera p), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, ha esonerato dall'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

tuttavia, già la predetta tenuta della scheda carburante costituisce una semplificazione, in particolare per gli esercenti impianti stradali di distribuzione, per i quali è imposto il divieto di rilasciare fattura (esclusi gli acquisti di gasolio da parte degli autotrasportatori di cose per conto terzi);

infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, recante le norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, l'annotazione degli acquisti nella predetta scheda viene equiparata alla fattura, garantendo così la detrazione dell'imposta -:

se intenda chiarire che le ricevute dei pagamenti effettuati mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse dai predetti operatori finanziari, ovvero i relativi estratti conto, con l'opportuna annotazione ad opera del contribuente dello scorporo dell'imposta compresa nell'importo pagato, sono considerate al pari delle annotazioni o delle fatture ai fini fiscali, in modo che la semplificazione sulla scheda carburante in favore del contribuente non si traduca per esso in una perdita del diritto alla detrazione dell'IVA. (5-05095)