ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05094

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 499 del 12/07/2011
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 12/07/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA' 12/07/2011
SCALERA GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 12/07/2011
CARLUCCI GABRIELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 12/07/2011
CENTEMERO ELENA POPOLO DELLA LIBERTA' 12/07/2011
CECCACCI RUBINO FIORELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 12/07/2011


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 12/07/2011
Stato iter:
28/09/2011
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/07/2011

RINUNCIA ATTO PER ASSENZA IL 28/09/2011

DICHIARATO DECADUTO IL 28/09/2011

CONCLUSO IL 28/09/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05094
presentata da
MAURO PILI
martedì 12 luglio 2011, seduta n.499

PILI, MURGIA, SCALERA, CARLUCCI, CENTEMERO e CECCACCI RUBINO. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il terzo mercato interno dell'energia elettrica, il cui iter di recepimento da parte degli Stati membri era previsto a partire dal mese di marzo 2011, all'articolo 15, comma 4 dispone che: «per motivi di sicurezza degli approvvigionamenti, uno Stato membro può ordinare di dare la priorità al dispacciamento di impianti di generazione alimentati con fonti nazionali di energia combustibile primaria, con un limite del 15 per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata nello Stato membro interessato in ogni anno civile.»;

la richiamata disposizione della direttiva in materia di sicurezza degli approvvigionamenti energetici sembra non trovare recepimento negli atti legislativi proposti o adottati dallo Stato italiano;

sia al fine di realizzare una più flessibile articolazione delle fonti energetiche per la produzione di elettricità, sia al fine di elevare i profili di sicurezza degli approvvigionamenti, occorre considerare una più massiccia utilizzazione della fonte nazionale rappresentata dai consistenti giacimenti di carbone localizzati nella zona sud-occidentale della Sardegna;

il riferimento a quanto previsto all'articolo 15, comma 4, della suddetta Direttiva, risulterebbe presente, nel Testo unico ricognitivo per la produzione elettrica dell'autorità per l'energia elettrica e il gas aggiornato al 20 marzo 2011, in cui si legge quanto di seguito si riporta articolo 30, comma 7: «In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:

a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 6455;

b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;

e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92 e delle unità di produzione decreto legislativo n. 387 del 2003 o legge n. 239 del 2004 e delle unità di produzione 74 del 2008;

f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;

g) le altre offerte di vendita»;

alla lettera f) dell'articolo 30 comma 7 del Testo unico ricognitivo per la produzione elettrica, compare quanto previsto all'articolo 15, comma 4, della direttiva 2009/72/CE, ma con l'aggiunta dell'avverbio «esclusivamente»;

tale inserimento preclude la «priorità di dispacciamento» per la centrale che utilizzi, in maniera non esclusiva, come previsto nel Progetto Sulcis, un'alimentazione da fonte nazionale di energia combustibile primaria (come il carbone Sulcis);

risulta poco chiaro perché nel recepimento della direttiva sul terzo mercato elettrico negli Stati membri, non sia stato incluso esattamente quanto disposto dall'articolo 15, comma 4 della direttiva stessa;

tale avverbio «esclusivamente» risulta ostativo al progetto Sulcis, cui fa esplicito riferimento la legge n. 99 del 2009 e presentato dalla Sotacarbo SpA, posto che lo stesso fa riferimento ad una centrale a carbone alimentata in mix con carbone Sulcis;

all'incremento della attività estrattiva del carbone Sulcis, nelle more della realizzazione del progetto integrato previsto dalla legge 99 del 2009 potrebbe utilmente affiancarsi l'applicazione di tecniche finalizzate all'abbattimento del tenori di zolfo (lisciviazione del carbone) che ne riducono l'impatto ambientale, sviluppando industrialmente il brevetto di tali tecnologie depositato dalla concessionaria Carbosulcis Spa a totale proprietà pubblica, e rendono possibile la commercializzazione profittevole di sottoprodotti -:

se non intenda il Ministro dello sviluppo economico di doversi avvalersi della facoltà assegnata agli Stati membri dell'Unione europea di disporre la priorità al dispacciamento di energia elettrica prodotta da impianti di generazione alimentati, in misura consistente ma non certamente esclusiva (pari o superiore al 50 per cento in mix di alimentazione), da carbone nazionale;

se non ritenga di dover proporre con urgenza un provvedimento che consenta il recepimento integrale della direttiva comunitaria eliminando ogni possibile richiamo all'esclusività dell'alimentazione da carbone nazionale.(5-05094)