ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 494 del 30/06/2011
Firmatari
Primo firmatario: MARIANI RAFFAELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 30/06/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/06/2011
Stato iter:
27/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/09/2011
Resoconto BELLOTTI LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/09/2011
Resoconto MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/06/2011

DISCUSSIONE IL 27/09/2011

SVOLTO IL 27/09/2011

CONCLUSO IL 27/09/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05031
presentata da
RAFFAELLA MARIANI
giovedì 30 giugno 2011, seduta n.494

MARIANI e FLUVI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:



sin dal 1992 l'agenzia assicurativa Ras di Lucca aveva attivato convenzioni assicurative riservate ai dipendenti di due grandi gruppi nazionali, Finmeccanica e Fincantieri. Queste convenzioni erano gestite, su tutto il territorio nazionale, dalla struttura organizzativa dell'agenzia di Lucca;


nell'agosto 2010 la compagnia assicurativa Allianz comunicava la disdetta unilaterale delle convenzioni riservate a Finmeccanica e Fincantieri. Le convenzioni rappresentavano circa l'80 per cento dell'intero portafoglio dell'agenzia in questione che, nel settembre 2010, impiegava 39 dipendenti e si avvaleva di circa 60 collaboratori sub-agenti sparsi su tutto il territorio nazionale;


dal 29 ottobre 2010, dopo la rottura del rapporto mandatario fra Allianz e gli agenti mandatari, l'agenzia di Lucca è in carico a Intermedia srl, società di servizi interamente controllata dal gruppo Allianz ed utilizzata da quest'ultima per le gestioni interinali delle agenzie già in libera gestione al momento in cui si trovino prive di agente mandatario;


mediamente la gestione interinale dura solo il tempo strettamente necessario alle operazioni tecniche di riaffidamento e subentro del nuovo agente. La gestione interinale dell'agenzia è chiaramente conservativa del portafoglio esistente sia nel caso in cui l'obiettivo sia il riaffidamento dell'agenzia a nuovo agente sia che il portafoglio sia acquisito ad una gerenza diretta della compagnia;


la prassi invalsa tra le imprese di assicurazione per gestire le fasi interinali nelle agenzie è quella di avvalersi di società di servizi, appartenenti al proprio gruppo e controllate direttamente e di fatto, nel ruolo di instintori. Il risultato è l'interposizione apparente di un terzo soggetto nei trasferimenti del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti dell'agenzia. L'elemento anomalo introdotto dalla prassi vigente è la diretta collocazione di queste società nel settore dell'intermediazione assicurativa per cui non si è affatto di fronte ad una società di servizi controllata dalla compagnia stessa, ma ad un agente mandatario che rileva le agenzie passate in gestione interinale e sgrava la compagnia dal contratto di lavoro dei dipendenti e dalle clausole di salvaguardia occupazionale -:


se le agenzie assicurative in gestione da parte di società controllate direttamente dalle Compagnie di assicurazione possano ritenersi agenzie in libera gestione o siano invece agenzie in gestione diretta della Compagnia stessa, con conseguente applicazione delle previsioni normative, anche contrattuali e convenzionali, atte a impedire ingiustificate discriminazioni dei lavoratori;


se la gestione interinale delle agenzie assicurative a mezzo di società completamente controllate possa dichiararsi gestione interinale diretta delle imprese di assicurazione, con conseguente applicazione delle previste clausole nella normativa, anche convenzionale e contrattuale, di limite di durata e di salvaguardia occupazionale per i dipendenti delle agenzie;


se non debba essere esteso, per analogia, il termine di durata previsto per la gestione interinale diretta (60 giorni) ai casi di gestione interinale effettuata a mezzo di società controllata o di terzo soggetto, oltre il quale si entra in una gestione ordinaria; se sia quindi necessaria una ulteriore comunicazione inerente al contratto di lavoro dei dipendenti, che ufficializzi la fine della fase interinale anche in ipotesi di non riaffidamento a terzo agente dopo lo scadere dei 60 giorni, con l'indicazione del soggetto che ha definitivamente in carico il rapporto di lavoro. (5-05031)