ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 492 del 28/06/2011
Firmatari
Primo firmatario: CONTENTO MANLIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/06/2011


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/06/2011
Stato iter:
07/07/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/07/2011
Resoconto CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2011
Resoconto ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 07/07/2011
Resoconto CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/07/2011

SVOLTO IL 07/07/2011

CONCLUSO IL 07/07/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05010
presentata da
MANLIO CONTENTO
martedì 28 giugno 2011, seduta n.492

CONTENTO. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

dall'esame dell'ordinanza trasmessa nei giorni scorsi dal giudice per le indagini preliminari di Napoli alla Camera dei deputati, concernente la richiesta di arresto nei confronti di un parlamentare emerge come il magistrato non abbia ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ad alcuni reati contestati dai pubblici ministeri procedenti e, in particolare, di quello volto a suffragare l'esistenza di una associazione per delinquere di tipo segreto diretta a commettere una serie di illeciti meglio descritti nel provvedimento in questione;

stando a notizie di stampa, l'attività investigativa avrebbe preso corpo attraverso un sistematico uso delle intercettazioni telefoniche che avrebbero coinvolto anche diversi parlamentari come risulta confermato dalla pubblicazione di numerose conversazioni che, a parere dell'interrogante, appaiono del tutto prive di rilievo penale;

sempre il giudice per le indagini preliminari di Napoli, nel ricordato provvedimento, ha ritenuto inutilizzabili numerose telefonate poste a base della richiesta dei pubblici ministeri, ritenendo, con motivate argomentazioni, che esse non potessero ritenersi «occasionali», ma dovessero essere qualificate come vere e proprie «intercettazioni indirette» riferite all'ascolto di conversazioni interessanti i parlamentari coinvolti e, in quanto tali, assunte in violazione delle garanzie previste a tutela del Parlamento;

come di consueto, gran parte di queste intercettazioni sono state oggetto di pubblicazione da parte dei mezzi di comunicazione anche nel caso in cui il relativo contenuto fosse completamente estraneo all'indagine in corso o, comunque, anche nel caso in cui esse risultassero oggetto del giudizio di inutilizzabilità svolto, a fini processuali, dal giudice per le indagini preliminari di Napoli;

inutile sottolineare come, anche in questa occasione, il divieto di pubblicazione e l'obbligo del segreto sugli atti di indagine contemplati, rispettivamente, dagli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale non abbiano impedito il ripetersi di prassi da più parti deprecate, ma mai combattute con efficacia;

l'attività investigativa svolta attraverso l'uso delle intercettazioni telefoniche mette in evidenza una serie di possibili profili di responsabilità che l'interrogante intende richiamare;

sotto un primo aspetto, non vi è dubbio che tale attività ha degli effetti non indifferenti sul piano economico dal momento che i costi delle operazioni gravano sulle casse dello Stato come del resto risulta dimostrato dall'esistenza di un debito pregresso di circa un miliardo di euro con le società interessate, ragion per cui viene da domandarsi se i criteri di buona amministrazione che vigono per gli uffici amministrativi valgano o meno anche per quelli giudiziari e se le conseguenti responsabilità contabili siano rimesse al vaglio della magistratura competente nei casi in cui, ad esempio, vengano registrate e trascritte anche conversazioni del tutto estranee alle indagini al punto da riempire migliaia e migliaia di pagine come parrebbe essere avvenuto anche nel caso in questione e per il quale sarebbe auspicabile, a parere dell'interrogante, una verifica;

un secondo aspetto riguarda il provvedimento che autorizza a disporre le intercettazioni ed è relativo alla sussistenza dei «gravi indizi di reato» previsti dal codice di procedura penale, circostanza abbastanza singolare, nel contesto in esame, con riferimento alla ipotesi di reati per i quali quei «gravi indizi» sono stati probabilmente ritenuti esistenti in sede di autorizzazione alle intercettazioni, ma non sufficienti a legittimare un provvedimento restrittivo della libertà personale di un indagato secondo la valutazione effettuata, in particolare per il reato associativo contestato, dal giudice per le indagini preliminari da ultimo investito della vicenda, episodio che desta un minimo di perplessità circa la verifica di presupposti che sono posti a presidio di diritti costituzionalmente garantiti e che, proprio per questo, meriterebbe una doverosa informazione al Parlamento circa l'effettiva ricostruzione, ovviamente soltanto di carattere fattuale, dei passaggi processuali richiamati;

un terzo aspetto riguarda il rispetto delle prerogative delle assemblee legislative e, quindi, dei componenti delle stesse stabilite dalle disposizioni costituzionali e non in tema di conversazioni e, conseguentemente, in tema di intercettazione delle medesime;

stando, infatti, alle ricostruzioni di stampa, le conversazioni riguardanti parlamentari risulterebbero numerose anche con riferimento a vicende che, sempre a parere dell'interrogante, nulla avrebbero a che vedere circa lo spettro delle indagini, ragion per cui pare corretto chiedersi se e quali eventuali accorgimenti siano stati assunti, da parte dei pubblici ministeri procedenti, ovviamente nell'ambito dei poteri di direzione delle indagini preliminari loro attribuiti dal codice di rito (articolo 327), allo scopo di conciliare le esigenze investigative con la tutela delle prerogative costituzionali dettate a tutela dell'istituzione;

in relazione a tale aspetto, infatti, alla luce delle ormai croniche fughe di notizie sul contenuto degli atti di indagine, parrebbe doveroso all'interrogante che gli uffici del pubblico ministero dessero indicazioni chiare agli ufficiali di polizia giudiziaria circa il caso di captazione di conversazioni relative a parlamentari e, comunque, che almeno valutassero la possibilità di estendere l'obbligo del segreto per la necessità di prosecuzione delle indagini allo scopo di verificare puntualmente l'utilizzabilità delle conversazioni alla luce dei principi in materia e con riferimento al naturale sviluppo del quadro indiziario con riferimento ai reati contestati e alle persone coinvolte;

sempre con riferimento a tali considerazioni, sarebbe opportuno che al Parlamento fossero fornite informazioni circa il comportamento tenuto dai pubblici ministeri procedenti con riferimento alle intercettazioni di parlamentari allegate a sostegno della richiesta di misura cautelare allo scopo di comprendere se sia stata fatta una distinzione tra conversazioni ritenute rilevanti ai fini della misura e, comunque, ai fini delle indagini e conversazioni irrilevanti a tale scopo, ovvero se, in assoluta assenza di ogni valutazione, le intercettazioni riguardanti parlamentari siano state indistintamente allegate alla richiesta consentendo, in tal modo, attraverso le scontate impugnazioni avverso i provvedimenti restrittivi di essere integralmente conosciute nei contenuti e, conseguentemente, di facile reperimento per i mezzi di comunicazione;

queste ulteriori informazioni sarebbero utili al Parlamento anche per valutare l'attenzione posta dagli uffici procedenti alla salvaguardia delle prerogative parlamentari dal momento che proprio il giudice per le indagini preliminari di Napoli, a parere dell'interrogante, risulta essersi posto correttamente il tema della qualificazione delle conversazioni di parlamentari intercettate, escludendo, per alcuni reati, la sussistenza dei gravi indizi e, soprattutto, alla luce delle considerazioni svolte nell'ordinanza inviata alla Camera, l'utilizzabilità di diverse telefonate;

altrettanto utili potrebbero risultare al Parlamento le informazioni concernenti le motivazioni poste a base dell'autorizzazione delle intercettazioni svolte dalla procura di Napoli nonché quelle relative alle eventuali proroghe allo scopo di chiarire se per il reato associativo siano stati ritenuti sussistenti i «gravi indizi di reato» e se, in sede di proroga, gli stessi siano stati confermati o smentiti ovvero, infine, se proprio la contestazione del reato associativo sia stato posto a base dell'intera operazione investigativa attuata attraverso le intercettazioni in modo tale da giustificare, secondo una possibile ipotesi che l'interrogante vorrebbe vedere smentita, che il ricorso al reato associativo insussistente possa trasformarsi in un uso distorto delle norme penali per giustificare il ricorso ad un'ampia attività di intercettazione in cui ogni interlocutore, proprio perché possibile partecipante o vittima dell'attività di un sodalizio, perdipiù segreto, costituisca un «bersaglio» telefonico privo di ogni garanzia costituzionale e a maggior ragione se, trattandosi di esponente politico, può suscitare maggiore interesse per le dichiarazioni rese nel corso di una conversazione telefonica che, com'è ormai prassi, si potrà tranquillamente leggere integralmente sui maggiori quotidiani nazionali ovvero ascoltare riprodotta in note trasmissioni televisive;

altrettanto utile risulterebbe al Parlamento la conoscenza delle modalità con cui sia risultato possibile, per i mezzi di comunicazione, disporre di migliaia di pagine di intercettazioni riferite al procedimento in esame e prendere conoscenza di eventuali iniziative giudiziarie assunte dalla procura competente allo scopo di accertare la violazione di eventuali norme penali poste a presidio della segretezza delle indagini;

inutile aggiungere che tali informazioni sarebbero opportune, a parere dell'interrogante, anche per consentire alle competenti autorità di valutare la sussistenza o meno di profili di responsabilità in capo agli uffici coinvolti al fine di promuovere ogni conseguente legittima iniziativa -:

se non intenda adottare iniziative ispettive, ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza. (5-05010)