ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04968

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 491 del 23/06/2011
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 23/06/2011


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/06/2011
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 21/07/2011
Stato iter:
21/07/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/07/2011
Resoconto SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 21/07/2011
Resoconto FUGATTI MAURIZIO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/06/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 07/07/2011

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 21/07/2011

DISCUSSIONE IL 21/07/2011

SVOLTO IL 21/07/2011

CONCLUSO IL 21/07/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04968
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
giovedì 23 giugno 2011, seduta n.491

FUGATTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per sapere - premesso che:

molti comuni della Valle di Cembra, nella provincia autonoma di Trento, il cui territorio è vocato quasi esclusivamente alla coltivazione di cave di porfido, avrebbero ricevuto dalla stessa provincia determinate disposizioni ed in certi casi specifiche diffide, affinché preparino i loro programmi di attuazione del piano cave provinciale in maniera da prevedere una durata limitata delle autorizzazioni e ad ogni modo un termine per le coltivazioni non superiore a 18 anni, ciò anche in vista dell'apertura al mercato del settore della coltivazione mineraria delle predette cave;

al riguardo, si evidenzia che i comuni interessati, a motivo della grande importanza che hanno le coltivazioni di tali cave per l'economia delle relative valli estrattive e per l'occupazione locale, avrebbero contestato la predetta imposizione della provincia, ritenendo che limitare in maniera così stretta la durata delle autorizzazioni avrebbe significato un grave danno per il loro territorio;

anche per esigenze di carattere ambientale, in particolare per non incrementare l'incidenza del traffico di camion per il trasporto del materiale attraverso i vari Paesi in caso fossero ridotti i periodi di autorizzazione all'estrazione e di conseguenza i produttori dovrebbero elevare le produttività unitarie in maniera da soddisfare le volumetrie idonee ai pareggi degli investimenti, e per esigenze di tipo sociale, ossia mantenere le attività estrattive su livelli correnti con la mano d'opera disponibile senza creare nuovi flussi di persone per periodi ridotti con i conseguenti costi sociali, sarebbe ad ogni modo preferibile accordare periodi concessivi più lunghi e quindi produrre impatti negativi minori;

la provincia autonoma di Trento, in tale ambito, avrebbe dichiarato che tali limitazioni temporali per la durata delle autorizzazioni, siano conseguenza di una procedura di infrazione messa in atto o intimata dalla Commissione europea, la quale avrebbe affermato problemi di non compatibilità con l'articolo 43 del trattato CE, in materia di libertà di stabilimento;

l'interrogante ha tentato, inutilmente, di poter disporre degli atti che sancirebbero l'intervento della Commissione europea sulla materia delle concessioni delle cave in Trentino e di sapere se al riguardo vi siano tutt'ora procedimenti che vedono lo Stato italiano richiamato dall'Unione europea -:

se esistano procedure d'infrazione sollevate nei confronti di enti amministrativi facenti capo alla provincia di Trento o allo Stato italiano in materia di durata delle concessioni per la coltivazione delle cave nel Trentino. (5-04968)