ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04944

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 490 del 22/06/2011
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/06/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 08/11/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 22/06/2011
Stato iter:
08/11/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/11/2011
Resoconto GALATI GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 08/11/2011
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/06/2011

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/11/2011

DISCUSSIONE IL 08/11/2011

SVOLTO IL 08/11/2011

CONCLUSO IL 08/11/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04944
presentata da
MANUELA GHIZZONI
mercoledì 22 giugno 2011, seduta n.490

GHIZZONI e DE PASQUALE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
negli scorsi decenni, la didattica curricolare erogata nelle università statali è stata sempre più spesso affidata, a titolo gratuito e volontario, ai ricercatori di ruolo, tanto che si può affermare che, stante l'attuale livello di finanziamento, il sistema universitario non sarebbe in grado di garantire il proprio funzionamento qualora dovesse venir meno l'affidamento di corsi o moduli curricolari assunti a titolo volontario da parte dei ricercatori;
l'articolo 6, comma 4, della recente legge 30 dicembre 2010 n. 240 prevede che «Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni... sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa... Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari»;
gli atenei, in assenza di princìpi unitari validi su base nazionale e nella condizione di progressiva contrazione del Fondo di finanziamento ordinario, stanno regolamentando in maniera differenziata - e non di rado con iniquità - la retribuzione prevista dal succitato articolo 6, comma 4, della legge n. 240 del 2010, seppur a fronte di una sostanziale omogeneità dell'attività di insegnamento svolta dai ricercatori; pertanto come osserva la Rete29aprile, pur tenendo in debito conto l'autonomia universitaria, è del tutto evidente che tale situazione pare porsi in contrasto con le previsioni legislative che regolano l'attività dei lavoratori della conoscenza e influisce negativamente sul potenziale di ricerca scientifica delle università, in un momento nel quale vi è assoluta concordia sulla centralità della ricerca per lo sviluppo del Paese -:
quale sia, su base nazionale, la percentuale di didattica curricolare - non dovuta per legge e quindi aggiuntiva ai doveri istituzionali - svolta dai ricercatori negli anni accademici dal 2005 ad oggi e quale sia il dato di previsione per il prossimo anno accademico 2011/2012;
se il Ministro interrogato non ritenga urgente e opportuno, per le motivazioni sopra esposte, prevedere un minimo retributivo - omogeneo per l'intero sistema universitario - per quanto disposto dall'articolo 6, comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e se a tal fine non intenda concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze un'iniziativa normativa diretta a istituire un'apposita voce di spesa, aggiuntiva a quella del Fondo di finanziamento ordinario.
(5-04944)