ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04911

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 487 del 16/06/2011
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 16/06/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MUNERATO EMANUELA LEGA NORD PADANIA 16/06/2011
BONINO GUIDO LEGA NORD PADANIA 16/06/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/06/2011
Stato iter:
20/12/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2011
Resoconto MARTONE MICHEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 20/12/2011
Resoconto FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/06/2011

DISCUSSIONE IL 20/12/2011

SVOLTO IL 20/12/2011

CONCLUSO IL 20/12/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04911
presentata da
MASSIMILIANO FEDRIGA
giovedì 16 giugno 2011, seduta n.487

FEDRIGA, MUNERATO e BONINO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il comma 7 dell'articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel modificare la previgente normativa in materia di contrasto al lavoro nero, ha previsto che «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata» e all'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

risulta agli interroganti che in provincia di Treviso, per un lavoratore irregolare anche per un solo giorno, la direzione provinciale del lavoro, l'Inps e l'Inail applichino, ciascuno, una sanzione pari a 3 mila euro, per un totale di 9 mila euro;

l'articolo 4 della recente legge 4 novembre 2010, n. 183, cosiddetta «collegato al lavoro», ha nuovamente modificato la predetta normativa, prevedendo che «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento» e disponendo che all'irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, riconoscendo alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'autorità a ricevere il rapporto;

i nuovi importi della sanzione, però, risultano applicabili soltanto per gli accertamenti effettuati successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 183 del 2010, mentre per i rilievi pregressi resta confermata l'applicazione degli importi previgenti;

è convinzione degli interroganti che il lavoro nero è attività illegale che deve essere contrastata con fermezza, in quanto crea sleale concorrenza di mercato e mette a rischio l'incolumità del lavoratore;

tuttavia è altrettanto convincimento degli stessi che l'apparato sanzionatorio in materia di lavoro nero debba essere punitivo e repressivo per contrastare il fenomeno, ma non vessatorio e persecutorio -:

se non convenga sull'opportunità di adottare con urgenza provvedimenti di propria competenza atti a chiarire la normativa di cui in premessa, specificando, con riguardo agli accertamenti precedenti all'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, l'organo unico ad irrogare la sanzione amministrativa. (5-04911)