ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04804

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 478 del 25/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/05/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 25/05/2011
MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 25/05/2011
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI 25/05/2011


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 25/05/2011
Stato iter:
07/07/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2011
Resoconto SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 07/07/2011
Resoconto ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/05/2011

DISCUSSIONE IL 07/07/2011

SVOLTO IL 07/07/2011

CONCLUSO IL 07/07/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04804
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
mercoledì 25 maggio 2011, seduta n.478

ZAZZERA, CIMADORO, MONAI e PIFFARI. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 recante misure urgenti in materia di energia, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, regola le tariffe incentivanti da riconoscere alla produzione di energia elettrica ottenuta da impianti fotovoltaici che entreranno in servizio nel triennio 2011-2013;

in particolare, il decreto-legge n. 105 del 2010 dispone all'articolo 1-septies che «Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011»;

la comunicazione all'amministrazione competente inoltre, deve essere accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione;

il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2001 prevede i criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare e all'articolo 5 indica le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti;

il Gestore dei servizi energetici (GSE) svolge un ruolo determinante perché è l'organo atto a riconoscere la tariffa incentivante degli impianti fotovoltaici (soggetto attuatore);

secondo il decreto infatti, prevede che entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il GSE deve comunicare al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta;

tuttavia, nonostante vi siano diverse procedure di invio delle domande (la piattaforma informatica, la posta elettronica e la raccomandata) il GSE non sarebbe in grado di gestire efficacemente tutte le richieste e moltissime di queste, nonostante il termine di 60 giorni previsto dalla legge, sarebbero ancora in fase di valutazione;

per di più, agli interroganti risulta che tante pratiche siano state rigettate dal GSE per motivazioni discutibili, come ad esempio la non conformità delle asseverazioni da parte del tecnico responsabile dell'impianto. A ben vedere, sulle asseverazioni i richiedenti non hanno a disposizione un modello formale di riferimento, perché il GSE ha comunicato sul sito internet soltanto delle «news». Conseguentemente gli interessati si sarebbero attenuti a modelli forniti da associazioni del settore e da ordini asseverati con timbro e firma, nella convinzione di osservare al meglio la procedura. È evidente che il diniego dell'incentivo, almeno in questi casi, appare davvero poco condivisibile;

peraltro risulta inoltre che i richiedenti non riescano ad ottenere dal GSE chiarimenti sulle pratiche, nemmeno tramite il call center, che dopo lunghissimi tempi di attesa non fornirebbe l'adeguata assistenza tecnica;

il malfunzionamento del sistema di riconoscimento degli incentivi frena in maniera rilevante lo sviluppo del settore fotovoltaico, che ad oggi è composto da circa 1.000 aziende e fornisce oltre 120.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti;

frenare lo sviluppo delle fonti rinnovabili vuol dire creare anche gravi danni all'ambiente, considerato che ogni gigawatt di fotovoltaico comporta 740 mila tonnellate di CO2 all'anno in meno -:

se i Ministri siano a conoscenza di quanto riportato nella presente interrogazione e se intendano acquisire elementi sulla modalità di gestione delle richieste delle tariffe incentivanti da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE);

se la mancata comunicazione entro i termini di legge della valutazione della tariffa incentivante nel senso descritto in premessa, equivalga al silenzio assenso previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (5-04804)