DI CAGNO ABBRESCIA, BALDELLI e NASTRI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
il 29 aprile 2011, il comitato portuale dell'autorità portuale di Bari ha approvato il rendiconto generale 2010, nel cui conto economico consuntivo figurava un disavanzo pari a 622.665 euro;
il tribunale amministrativo della Puglia con due sentenze (n. 687 e n. 688), pubblicate in data 9 maggio 2011, ha stabilito che l'autorità portuale di Bari non poteva rideterminare in maniera unilaterale, i canoni dovuti dalla «Bari Porto Mediterraneo», società concessionaria dei servizi passeggeri per traghetti e crociere nel porto di Bari fino al maggio 2010, stabilendo conseguentemente la nullità delle pretese economiche da parte del medesimo ente portuale, nei confronti della società «Bari Porto Mediterraneo», con riferimento alla richiesta di conguaglio dei canoni demaniali dal 2005 al 2009, per un ammontare complessivo di circa 8 milioni di euro, definendole prive di giustificazione ed assolutamente irragionevoli;
il predetto conto economico consuntivo del 2010, in conseguenza delle richiamate pronunce giurisdizionali, risulta pertanto attualmente gravato da un disavanzo pressoché doppio, ovvero pari a circa 1.200.000 euro;
a sua volta il conto economico consuntivo del 2009, formalmente chiuso con un avanzo di circa 900.000 euro, presenta in realtà un disavanzo di circa 500.000 euro, dovuto all'illegittima iscrizione in bilancio del presunto credito nei confronti della suesposta società «Bari Porto Mediterraneo» che già all'epoca era evidentemente inesigibile e che ora il Tar Puglia ha dichiarato essere inesistente;
l'articolo 7, comma 3, lettera c) e comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante «Riordino della legislazione in materia portuale» stabilisce che, nel caso di conto consuntivo in disavanzo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale, nonché la nomina di un commissario;
il signor Francesco Palmiro Mariani, essendo stato il responsabile, in qualità di presidente dell'autorità portuale del Levante, dei disavanzi di gestione nei consuntivi del 2009 e del 2010, non può evidentemente continuare ad esercitare il ruolo di vertice dell'autorità portuale di Bari -:
se non intenda applicare con particolare urgenza le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 3, lettera c) e comma 4, della legge di cui in premessa;
se conseguentemente non intenda bloccare la procedura di nomina del signor Francesco Palmiro Mariani a presidente dell'autorità portuale di Bari;
se non intenda infine procedere contestualmente alla revoca del mandato di commissario, attualmente ricoperto dal medesimo signor Mariani, provvedendo altresì alla nomina di un nuovo commissario chiamato ad adottare urgentemente un piano di risanamento dei conti dell'autorità portuale di Bari dissestati dalla mala gestio da parte del suddetto Mariani. (5-04752)