ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04629

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 465 del 18/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: PALADINI GIOVANNI
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/04/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/04/2011
Stato iter:
19/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/04/2011
Resoconto PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 19/04/2011
Resoconto RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 19/04/2011
Resoconto PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/04/2011

SVOLTO IL 19/04/2011

CONCLUSO IL 19/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04629
presentata da
GIOVANNI PALADINI
lunedì 18 aprile 2011, seduta n.465

PALADINI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

l'apprendistato è un contratto di lavoro nel quale il datore di lavoro dovrebbe impegnarsi a realizzare l'addestramento necessario per far conseguire al lavoratore la capacità tecnica necessaria per diventare un lavoratore qualificato;

tale contratto, di cui esistono diverse tipologie, dovrebbe essere un'occasione di inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale per chi è già in possesso di un titolo di studio o di attestato di qualifica professionale;

secondo la normativa vigente il contratto di apprendistato può coinvolgere lavoratori fino ai 29 anni di età in alcuni settori, ma tale limite di età si può facilmente aumentare, perché è inteso come momento entro il quale deve essere costituito e non terminare;

la durata è stabilita dai contratti nazionali di lavoro, ma l'apprendistato può durare da 18 mesi a 4 anni e nel settore artigiano anche 5 anni;

il datore di lavoro che fa ricorso al contratto di apprendistato ha notevoli vantaggi fiscali, contributivi ed anche retributivi, considerando che l'apprendista viene anche inquadrato a livelli inferiori rispetto a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Va pure considerato che il vantaggio per il datore di lavoro è accresciuto dal fatto che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vengono conteggiati ai fini dell'applicazione di particolari normative ed istituti, quali ad esempio la disciplina dei licenziamenti individuali e le norme in materia di obblighi occupazionali per le persone disabili;

nel programma nazionale di riforma approvato nei giorni scorsi dal Governo grande peso viene dato alla riforma dell'apprendistato, che l'attuale Governo intende promuovere come la sua principale iniziativa - e forse unica - per fronteggiare la disoccupazione giovanile, che in Italia è la più alta d'Europa;

nonostante le intenzioni del Governo - che ha incentivato questo contratto in tutte le maniere fin dal suo insediamento - i dati sull'apprendistato mostrano che esso è un fallimento e non raggiunge mai gli obiettivi che gli si vogliono attribuire. In tal modo, il lavoro giovanile viene sfruttato e i diritti dei giovani italiani sono traditi due volte;

a titolo di esempio, l'ISFOL ha certificato che attualmente solo il 17 per cento dei ragazzi apprendisti svolgono attività di formazione esterna - obbligatoria per legge - oltre a lavorare. Gli altri lavorano e basta. I contratti di apprendistato, nelle forme oggi previste, rappresentano uno dei più tradizionali strumenti di ingresso nel mercato del lavoro per i consistenti vantaggi che assicurano ai datori di lavoro;

il Governo, ad avviso dell'interrogante, sembra ignorare gli abusi ai quali questo contratto si presta - così come regolato oggi - pur di ottenere sulla carta una riduzione della disoccupazione giovanile, senza considerare che con i contratti di apprendistato protratti in alcuni casi fino a 34 anni, la situazione dei giovani rimarrà precaria, soprattutto sul versante retributivo e contributivo;

nel 2007 le attività di formazione esterna che interessavano apprendisti minorenni risultavano approntate solo in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, le province di Trento e Bolzano), una in meno dell'anno precedente (Marche), e in queste il percorso formativo veniva portato a termine solo da meno della metà degli iscritti ai percorsi formativi (2.834 adolescenti);

i dati mostrano che questo tipo di formazione, che il Governo propone addirittura di sostituire all'ultimo anno di scuola dell'obbligo, raggiunge solo una quota modesta, appena il 20 per cento di adolescenti in apprendistato e metà di essi lo abbandona. Per la restante parte degli adolescenti l'apprendistato è una forma di addestramento;

l'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che disciplina la materia dell'apprendistato rinvia l'impegno di formazione «esterna od interna all'azienda» alle regolamentazioni regionali che, d'intesa con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, devono fissare il volume di una formazione congrua a consentire il raggiungimento degli standard formativi minimi per i percorsi di formazione professionale fissati dalla legge n. 54 del 2003. Nonostante qualche regione abbia avviato le regolamentazioni, le necessarie intese interistituzionali non sono mai intervenute né risultano in corso di definizione. È impossibile immaginare che la formazione sia realizzata dal datore di lavoro;

ad ottobre 2010 il Governo ha siglato un'intesa con le regioni e le parti sociali per una mappatura della normativa applicabile ai contratti di apprendistato nei diversi territori e settori di attività -:

quale sia il numero di contratti di apprendistato siglati distinti per le quattro forme previste, il numero di abusi relativi a questo contratto rilevati dalle attività ispettive e di controllo e il numero di minorenni, sul complessivo di quelli in apprendistato, che hanno partecipato alle attività di formazione esterna obbligatoria e che le hanno portate a termine, indicando tutti i dati riferiti all'ultimo anno o comunque quelli più recenti in possesso del Ministero. (5-04629)