ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04587

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 462 del 12/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: LO MONTE CARMELO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 12/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 12/04/2011
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 12/04/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/04/2011
Stato iter:
13/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 13/04/2011
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 13/04/2011
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/04/2011
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/04/2011

SVOLTO IL 13/04/2011

CONCLUSO IL 13/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04587
presentata da
CARMELO LO MONTE
martedì 12 aprile 2011, seduta n.462

LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ha prorogato anche per il 2011 le detrazioni fiscali del 55 per cento delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico prolungando però da 5 a 10 anni il periodo su cui far valere le detrazioni;

la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 23 aprile 2010, con riguardo alla comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta - di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 - ha chiarito che i contribuenti interessati alla detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, devono inviare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate una comunicazione sull'apposito modello entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute;

è quindi pacifico che sui lavori iniziati nel 2010, ma non ancora ultimati entro il 31 dicembre 2010, i contribuenti possono beneficiare del periodo breve di 5 anni;

contestualmente l'Agenzia delle entrate ha anche chiarito che la mancata osservanza del termine e l'omesso invio del modello non possono comportare la decadenza dal beneficio fiscale, ma ha ritenuto applicabile la sanzione in misura fissa, da euro 258 a euro 2.065, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta da norme tributarie;

il comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto 19 febbraio 2007 prevede invece che l'omissione dell'attestazione di non aver terminato i lavori entro il 31 dicembre 2011 comporta la decadenza dal diritto alla detrazione «anticipata»;

vari commentatori ipotizzano che i contribuenti che, nella dichiarazione dei redditi per il 2010, hanno un Irpef lorda inferiore a tutte le detrazioni d'imposta possano scegliere di non fare l'attestazione della mancata fine dei lavori al 31 dicembre 2010, optando dunque, per convenienza, di ripartire l'agevolazione fiscale in 10 anni a partire dalla dichiarazione dei redditi per il 2010 (invece che in 5 anni), mentre l'agevolazione in 5 anni (e la comunicazione all'ENEA entro il 31 marzo 2011) converrebbe solamente a coloro che hanno un'Irpef lorda superiore alle detrazioni -:

se ritenga corretta l'interpretazione che i soggetti che non abbiano effettuato, entro il 31 marzo 2011, la comunicazione all'ENEA sulla mancata fine dei lavori entro il 31 dicembre 2010, possano scegliere di ripartire l'agevolazione fiscale in 5 o 10 anni, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2010. (5-04587)