LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ha prorogato anche per il 2011 le detrazioni fiscali del 55 per cento delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico prolungando però da 5 a 10 anni il periodo su cui far valere le detrazioni;
la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 23 aprile 2010, con riguardo alla comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta - di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 - ha chiarito che i contribuenti interessati alla detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, devono inviare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate una comunicazione sull'apposito modello entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, ovvero, per i soggetti con anno di imposta non coincidente con quello solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute;
è quindi pacifico che sui lavori iniziati nel 2010, ma non ancora ultimati entro il 31 dicembre 2010, i contribuenti possono beneficiare del periodo breve di 5 anni;
contestualmente l'Agenzia delle entrate ha anche chiarito che la mancata osservanza del termine e l'omesso invio del modello non possono comportare la decadenza dal beneficio fiscale, ma ha ritenuto applicabile la sanzione in misura fissa, da euro 258 a euro 2.065, prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta da norme tributarie;
il comma 1-quater dell'articolo 4 del decreto 19 febbraio 2007 prevede invece che l'omissione dell'attestazione di non aver terminato i lavori entro il 31 dicembre 2011 comporta la decadenza dal diritto alla detrazione «anticipata»;
vari commentatori ipotizzano che i contribuenti che, nella dichiarazione dei redditi per il 2010, hanno un Irpef lorda inferiore a tutte le detrazioni d'imposta possano scegliere di non fare l'attestazione della mancata fine dei lavori al 31 dicembre 2010, optando dunque, per convenienza, di ripartire l'agevolazione fiscale in 10 anni a partire dalla dichiarazione dei redditi per il 2010 (invece che in 5 anni), mentre l'agevolazione in 5 anni (e la comunicazione all'ENEA entro il 31 marzo 2011) converrebbe solamente a coloro che hanno un'Irpef lorda superiore alle detrazioni -:
se ritenga corretta l'interpretazione che i soggetti che non abbiano effettuato, entro il 31 marzo 2011, la comunicazione all'ENEA sulla mancata fine dei lavori entro il 31 dicembre 2010, possano scegliere di ripartire l'agevolazione fiscale in 5 o 10 anni, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2010. (5-04587)