ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04538

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 458 del 05/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/04/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/04/2011
Stato iter:
06/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 06/04/2011
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 06/04/2011
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/04/2011
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/04/2011

SVOLTO IL 06/04/2011

CONCLUSO IL 06/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04538
presentata da
ALBERTO FLUVI
martedì 5 aprile 2011, seduta n.458

FLUVI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative», sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative «i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa»;


l'atto amministrativo, presupposto ed oggetto dell'imposta, viene individuato dall'articolo 21 della tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 nella licenza (o documento sostitutivo) da parte dell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni, per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 («Codice postale»), e dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;


il pagamento della tassa di concessione governativa viene richiesto mensilmente a decorrere dal rilascio della licenza;


la tassa di concessione sui telefoni cellulari trovava il suo presupposto nel citato articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, il quale stabiliva che «presso ogni singola stazione radioelettrica di cui sia stato concesso l'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» e che «per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione titolo di abbonamento tiene luogo della licenza»;


l'articolo 218 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in vigore dal 16 settembre 2003, nel quadro di un completo riassetto del sistema delle comunicazioni ispirato ai principi di garanzia dei diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettrica, ha abrogato l'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 ed ha sostituito la figura del concessionario del servizio con quella di operatore telefonico autorizzato come pure ha sostituito la licenza d'esercizio con una autorizzazione generale;


il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche del 2003 ha apportato al settore rilevanti innovazioni, nell'ambito di un processo di privatizzazione che ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione - che come noto è un atto amministrativo emanato nell'ambito di un rapporto pubblicistico, con una posizione di preminenza della pubblica amministrazione sui privati - al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato il quale presuppone una posizione di parità tra i contraenti;


il codice delle comunicazioni elettroniche sembrerebbe, pertanto, abrogare implicitamente tutta la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico;


il riconoscimento del diritto inderogabile di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, fra cui senz'altro rientrano i telefoni cellulari, risulterebbe incompatibile con un sistema di «concessione» della facoltà di utilizzo degli apparecchi o di «autorizzazione» al loro uso ed, infatti, il nuovo codice delle comunicazioni, in coerenza con i principi generali che si pone, non prevede in nessun caso licenze o autorizzazioni, in nessuna forma, per il possesso e l'utilizzo di attrezzature idonee ad accedere alle reti di comunicazione, sia da parte di privati che di imprese od enti;


sotto un profilo sostanziale e formale, il citato articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 risulta norma svuotata di contenuto, atteso che fa riferimento ad un atto amministrativo previsto da una norma abrogata, l'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e pertanto verrebbe a mancare il presupposto legislativo per l'imposizione tributaria;


la sentenza del 15 febbraio 2011, n. 37 emessa dalla sezione 1a della commissione tributaria regionale di Perugia, condividendo la precedente pronuncia della sezione 1a della commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre n. 5 del 10 gennaio 2011, ha dichiarato non dovuta la tassa di concessione governativa in relazione all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni;


alla luce delle citate sentenze dei giudici tributari regionali, molte associazioni dei consumatori stanno procedendo alla richiesta di rimborso della tassa di concessione -:


quale siano gli orientamenti e le intenzioni del Governo relativamente alle conseguenze derivanti dalle citate sentenze delle commissioni tributarie del Veneto e dell'Umbria, anche al fine di evitare incertezze normative e possibili contenziosi.(5-04538)