LO MONTE, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il Titolo IV, relativo alle agevolazioni per il settore del credito, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prevede che, sui finanziamenti a medio-lungo termine erogati dalle banche e dagli istituti di credito alle imprese, venga applicata un'imposta sostitutiva, di norma dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento erogato, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse di concessione governativa;
il Governo è intervenuto con vari provvedimenti a sostegno delle imprese italiane e il sistema bancario è stato da più parti sollecitato a dare un contributo concreto a sostegno dell'economia, da realizzarsi attraverso l'allentamento della stretta creditizia proprio nei confronti delle imprese;
attualmente l'economia sta fornendo timidi segnali di ripresa, ma moltissime imprese hanno accumulato una situazione di tensione finanziaria che rischia seriamente di razionarne l'accesso al credito; è pertanto fondamentale che in questa fase il sistema bancario venga incontro alle esigenze delle imprese anche attraverso la concessione di forme di finanziamento che permettano alle stesse di far fronte all'urgente e crescente fabbisogno di liquidità;
in questo contesto è sempre più frequente che istituti di credito concedano finanziamenti a società holding per la riqualificazione di precedenti indebitamenti, propri o di società controllate, finanziamenti che corrispondono nella sostanza a mutui di scopo per l'estinzione di affidamenti accordati in precedenza dalle banche;
nel caso in cui la destinazione sia l'estinzione di finanziamenti delle società controllate, le stesse intervengono di norma in atto come coobbligati in solido con la società holding, mentre è previsto che la disponibilità delle risorse finanziarie venga destinata, sulla base di un mandato delle società controllate, esclusivamente alla società holding;
la struttura negoziale di questi nuovi contratti di finanziamento, oltre ad evidenziare l'eventuale presenza di una pluralità di banche finanziatrici, una delle quali opera in qualità di agente mandatario, prevede anche una serie di specifiche clausole contrattuali in base alle quali le parti vanno a concordare, tra l'altro, oltre alla durata (superiore ai 18 mesi), le modalità di concreta erogazione del finanziamento, le speciali garanzie ipotecarie prestate, nonché le modalità di rimborso dello stesso; da tali pattuizioni contrattuali si evince chiaramente come il finanziamento presupponga un'effettiva disponibilità finanziaria da parte del soggetto beneficiano;
a fronte del vincolo di destinazione previsto dal contratto, le società holding provvedono di norma, nel caso in cui si tratti di debiti delle controllate, a trasferire il finanziamento pro quota alle società controllate sotto forma di finanziamento soci e/o aumento di capitale, al fine di consentire alle stesse di far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti dei vari istituti bancari, agendo così nel pieno rispetto del proprio oggetto sociale;
ultimamente si sta peraltro delineando la tendenza da parte di alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate a negare l'applicazione dell'imposta sostitutiva per tali tipologie di finanziamento, con la motivazione che l'imposta sostitutiva può essere applicata solo ai finanziamenti a medio-lungo termine destinati a scopi produttivi e non anche a finanziamenti destinati alla riqualificazione di indebitamenti esistenti, citando le sentenze della Corte di Cassazione n. 4611/2002 e 9930/2008;
ad avviso degli interroganti, le operazioni di finanziamento sopra descritte non rappresentano forme di «dilazione» di pagamento di operazioni già esistenti, ma integrano la fattispecie della concessione di un nuovo finanziamento, formalizzato con un autonomo contratto, idoneo a costituire la provvista di nuove disponibilità da impiegare per l'estinzione di debiti pregressi -:
se ritenga che l'orientamento manifestato da alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, peraltro in contrasto con la risoluzione dell'Agenzia del territorio n. 2 del 2004, sia in linea con la politica economica e fiscale del Governo e con gli interventi di quest'ultimo a sostegno delle imprese in questo momento di difficile congiuntura economica, oppure se non sia più corretto continuare a ritenere le operazioni finanziarie descritte in premessa come nuovi finanziamenti, soggetti dunque alle agevolazioni previste dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.(5-04536)