ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04535

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 458 del 05/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: RUGGHIA ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 05/04/2011
GAROFANI FRANCESCO SAVERIO PARTITO DEMOCRATICO 05/04/2011
RECCHIA PIER FAUSTO PARTITO DEMOCRATICO 05/04/2011
LAGANA' FORTUGNO MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 05/04/2011
MOGHERINI REBESANI FEDERICA PARTITO DEMOCRATICO 05/04/2011


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 05/04/2011
Stato iter:
06/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/04/2011
Resoconto RUGGHIA ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 06/04/2011
Resoconto CROSETTO GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 06/04/2011
Resoconto RUGGHIA ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/04/2011

SVOLTO IL 06/04/2011

CONCLUSO IL 06/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04535
presentata da
ANTONIO RUGGHIA
martedì 5 aprile 2011, seduta n.458

RUGGHIA, VILLECCO CALIPARI, GAROFANI, RECCHIA, LAGANÀ FORTUGNO e MOGHERINI REBESANI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:


come noto, in base all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione, possono essere introdotte con legge limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero;


il Parlamento, dopo un'approfondita discussione in sede di lavori preparatori della legge n. 382 del 1978 (Norme di principio sulla disciplina militare), ritenne di non avvalersi della facoltà di stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i militari in servizio attivo;


successivamente vennero emanate dal Governo con il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141, norme di segno opposto che però decaddero per la loro mancata conversione in legge;


la Corte costituzionale, nell'ambito della sentenza n. 449 del 1999, valutando il contemperamento tra beni costituzionalmente rilevanti, quali da un lato i diritti dei militari e l'interesse alla coesione interna, dall'altro la neutralità e il buon andamento delle amministrazioni militari, nel bilanciamento tra interessi dell'amministrazione e quelli personali, ha sancito che la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli «cittadini-militari» non recede di fronte alle esigenze dell'istituzione militare;


il quadro normativo di riferimento, pur ispirandosi al noto principio dell'assoluta imparzialità delle amministrazioni militari e della loro estraneità alle competizioni politiche, nonostante il carattere «assorbente» del servizio reso in un comparto speciale e particolare quale quello militare, non contempla alcun categorico ed espresso divieto all'iscrizione dei militari ai partiti politici, né alla conseguente assunzione di doveri «altri» stabiliti dagli statuti dei partiti politici, né alle opportunità di incarichi interni che i partiti garantiscono;


i diritti in questione, quindi, allo stato attuale, sono perfettamente esercitabili, fermi restando, a norma della citata legge n. 382 del 1978, il divieto di partecipare a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni o organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche o amministrative ai militari durante l'attività di servizio, in luoghi militari o in uniforme, divieti, peraltro confermati dal decreto legislativo n. 66 del 2010 - nuovo codice dell'ordinamento militare;


quest'ultimo decreto legislativo è l'ulteriore e recentissima revisione normativa che il legislatore ha operato confermando la linea trentennale di tutela e di garanzia nei confronti dei diritti di iscriversi ai partiti, di assumere obblighi «altri» e di concorrere alle opportunità interne delle medesime organizzazioni politiche;


tale quadro non appare discutibile e su questa linea correttamente si sono espressi il Ministero dell'interno, interpellato dal sindacato di polizia e successivamente il comando generale della Guardia di finanza, pur nella manifestata consapevolezza che la mera iscrizione ad un partito politico - non vietata - potrebbe comportare, per statuto dei partiti stessi, l'assunzione dell'obbligo di esercitare una costante azione politica e di proselitismo e, per ovvia conseguenza, le altre possibilità previste;


a giudizio degli interroganti, appare del tutto incongrua, oltre ché contraria alla legge, una nota che sarebbe stata indirizzata al consiglio intermedio di rappresentanza dell'Arma dei carabinieri dal comandante interregionale carabinieri «Vittorio Veneto», concernente «la limitazione al diritto di iscrizione ai partiti politici applicabile ai militari di carriera in servizio attivo»;


in tale nota si affermerebbe che «l'iscrizione ai partiti politici, ancorché in sé - non vietata, è da intendersi assorbita dal divieto di esercizio di attività politica» e che «la sola presenza di un certo numero di militari tesserati di un partito potrebbe consentire di argomentare in ordine all'espressione di preferenza politica nella compagine militare»;


a giudizio degli interroganti, le affermazioni contenute nella nota sopracitata oltre al tentativo di interpretare in senso oltremodo restrittivo le norme con note e/o circolari interne, fatto che andrebbe verificato in ciascuna delle organizzazioni militari esistenti, sono imprecise e tendono a sostenere surrettiziamente la tesi del divieto di iscrizione al fine di generare tra il personale militare un giudizio negativo nei confronti di chi invece intendesse avvalersi di questo diritto costituzionalmente protetto -:



quali iniziative il Ministro intenda assumere per garantire al personale militare il diritto ad essere informato correttamente su questioni così delicate, verificando la corrispondenza tra le circolari e le decisioni interne delle forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, e le previsioni normative in vigore, al fine di tutelare i diritti del cittadino militare di fronte alle possibili interpretazioni fuorvianti delle facoltà che la legge stabilisce. (5-04535)