DI STANISLAO. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
il caporal maggiore scelto Nicola Massimo Bello, il 1
o marzo 2011, dopo 21 anni di servizio militare è stato posto in congedo;
la vicenda ha avuto inizio nel 2004, al momento del transito in servizio permanente effettivo per non aver superato nelle prove fisiche di efficienza operativa le 29 flessioni addominali prescritte, nel tempo massimo di due minuti, avendone effettuate solo 27;
questa carenza fisica è stata dimostrata essere solo temporanea attraverso nuovi accertamenti (curati dalla facoltà di scienze motorie dell'università di Palermo per intervento dispositivo del TAR Sicilia) che hanno dato esito positivo. A questo punto il caporal maggiore scelto, al fine di continuare nell'impiego militare, ha intrapreso un procedimento giudiziario, risultato vano dato che il bando di concorso nel regolare le prove di efficienza fisica prevedeva che esse dovessero effettuarsi all'interno della amministrazione militare;
pertanto, sono risultati irrilevanti gli esiti positivi delle prove di efficienza fisica espletate dall'università di Palermo prima e successivamente presso il reggimento lancieri di Aosta (PA). Per tutta la durata del contenzioso il caporal maggiore scelto - immesso con riserva nel ruolo dei volontari in servizio permanente effettivo nel 2006 in esito ad accolte istanze cautelari - ha offerto anche in missioni internazionali, prestazioni di servizio meritevoli di lusinghieri attestati (elogio) e apprezzamenti dalla sua linea di comando;
non essendo cessata la materia del contendere, l'immissione in servizio e il successivo trattenimento del caporal maggiore erano stati disposti in sede di giudizio di merito in via provvisoria e quindi senza riconoscimento esplicito della stabilità lavorativa cui aspirava il militare;
il caporal maggiore scelto Bello è sposato e padre di tre figli; oggi all'età di 38 anni è disoccupato, senza alcuna entrata economica per provvedere ai doveri di mantenimento della sua famiglia e nella pratica impossibilità di accedere in tempi brevi ad una occupazione alternativa;
vanno considerati i 21 anni di servizio svolti con dedizione e massima disponibilità ed efficienza -:
se si intenda rivedere, avvalendosi delle facoltà di autotutela operanti nella pubblica amministrazione, il provvedimento di congedo disposto dal Ministero della difesa nei confronti del militare in questione, considerando che la carenza fisica è stata dimostrata temporanea e date le particolari e gravi conseguenze che per effetto di esso si sono riversate sulla sua famiglia. (5-04534)