ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04512

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 457 del 04/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: TURCO LIVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2011
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2011
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2011
SARUBBI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2011
BUCCHINO GINO PARTITO DEMOCRATICO 04/04/2011
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 20/07/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/04/2011
Stato iter:
26/07/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/07/2011
Resoconto BELLOTTI LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 26/07/2011
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/04/2011

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/07/2011

DISCUSSIONE IL 26/07/2011

SVOLTO IL 26/07/2011

CONCLUSO IL 26/07/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04512
presentata da
LIVIA TURCO
lunedì 4 aprile 2011, seduta n.457

LIVIA TURCO, MIOTTO, LENZI, MURER, SARUBBI, BUCCHINO e GNECCHI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
le politiche perseguite dal legislatore in questi ultimi dieci anni in tema di tutela della maternità hanno avuto come obiettivo la creazione di un sistema che soddisfacesse le esigenze di organizzazione della vita quotidiana. La valorizzazione delle politiche sociali costituisce uno dei fattori primari nelle strategie di promozione della qualità di vita e dello sviluppo di un Paese;
uno dei tasselli chiave di tale processo riorganizzativo è costituito dalla legge n. 53 del 2000 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», che, dettando «disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità», si propone come fine ultimo quello di armonizzare i tempi di cura, di formazione e di relazione (tempi delle città) tra genitori e figli, introducendo una maggiore condivisione dei compiti all'interno del nucleo familiare. Occuparsi dei propri figli quando sono piccoli è sì un dovere ma prima di tutto un diritto;
la tutela della famiglia si è sviluppata, negli anni, attraverso anche la previsione di un insieme di garanzie e tutele idonee a salvaguardare la funzione della donna all'interno della famiglia. Non va, infatti, dimenticato che tale importantissimo ruolo è garantito dalla stessa Costituzione che all'articolo 37, oltre a sancire la parità normativa e retributiva tra lavoratori e lavoratrici, assicura alla donna condizioni di lavoro che consentono «l'adempimento della sua essenziale funzione familiare», nonché una speciale e adeguata protezione della madre e del bambino;
la tutela della maternità e dell'infanzia, insieme al principio di uguaglianza tra i due sessi, rappresenta, quindi, nel nostro ordinamento giuridico, un valore primario;
l'istituto del congedo parentale, introdotto con la legge n. 53 del 2000 che riconosce sia ai padri che alle madri il diritto di assentarsi dal lavoro per la cura dei propri figli, è una grande conquista sociale: la cura dei figli smette di essere prerogativa delle sole madri dal punto di vista legislativo e coinvolge anche i padri garantendogli uguali diritti e tutele -:
se il Ministro sia a conoscenza dei dati relativi all'applicazione della legge n. 53 del 2000 e, in particolare:
a) di quelli relativi all'applicazione dell'articolo 4 «congedi per eventi e cause particolari»;
b) di quelli relativi all'applicazione dell'articolo 7 «anticipazione del trattamento di fine rapporto»;
c) di quelli relativi all'applicazione dell'articolo 8 «prolungamento dell'età pensionabile»;
d) di quelli relativi all'articolo 9 «misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro», verificando l'opportunità in un ottica di rilancio delle politiche per la famiglia di trovare i fondi necessari per rifinanziare tale articolo, al fine di poter approvare dei progetti che consentano alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato;
e) di quelli relativi all'articolo 12 «flessibilità dell'astensione obbligatoria»;
f) di quelli relativi all'articolo 19 «permessi per l'assistenza a portatori di handicap» e all'articolo 20 «estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap».
(5-04512)