ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04498

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 455 del 30/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: GHIGLIA AGOSTINO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 30/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TORTOLI ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/03/2011
FOTI TOMMASO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/03/2011
STRADELLA FRANCO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/03/2011
BONCIANI ALESSIO POPOLO DELLA LIBERTA' 30/03/2011
DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 14/04/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 30/03/2011
Stato iter:
14/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 14/04/2011
Resoconto DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA
 
RISPOSTA GOVERNO 14/04/2011
Resoconto PRESTIGIACOMO STEFANIA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
RINUNCIA REPLICA 14/04/2011
Resoconto DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 14/04/2011

SVOLTO IL 14/04/2011

CONCLUSO IL 14/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04498
presentata da
AGOSTINO GHIGLIA
mercoledì 30 marzo 2011, seduta n.455

GHIGLIA, TORTOLI, TOMMASO FOTI, STRADELLA e BONCIANI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (successivamente novellato dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166) ha introdotto una nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, che mira a completare il processo di privatizzazione e liberalizzazione del settore al fine di garantire una maggiore diffusione dei principi di libera concorrenza;

in attuazione del citato articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 è stato adottato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168;

il ciclo economico sfavorevole rende difficile pensare che la finanza pubblica possa farsi carico delle risorse necessarie a rendere effettivo, nel nostro Paese, il diritto degli utenti ad un servizio idrico, per un verso, senza soluzioni di continuità e, per altro verso, di qualità, atteso che allo scopo occorrono investimenti stimati nell'ordine di 60 miliardi di euro entro il 2020;

di questi, la quota di finanziamento pubblico prevista è dell'11,2 per cento, sicché il mancato coinvolgimento dei capitali privati, o la creazione di un contesto normativo che ne disincentivi l'investimento nel settore idrico, comporterebbe con certezza l'impossibilità di completare la rete, laddove vi sia questo deficit, e di manutenerla adeguatamente, laddove questa sia invece già stata realizzata;

la crucialità della necessaria manutenzione della rete è dimostrata dalla circostanza che vi sono oggi ambiti, anche nell'Italia settentrionale, in cui le perdite oscillano dal 78 per cento al 68 per cento;

l'adeguata remunerazione del capitale investito richiamata nell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è, come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 335/2008), una componente essenziale affinché il corrispettivo di un servizio pubblico locale si configuri come tariffa;

l'eventuale parziale abrogazione dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di successo della consultazione referendaria, porrebbe di conseguenza fine alla tariffazione del servizio idrico integrato, e, quindi, all'unica fonte di finanziabilità degli investimenti necessari (nell'ordine di grandezza necessario sopra indicato) alternativa all'impraticabile ricorso alla finanza pubblica;

un maggiore coinvolgimento di capitali privati nel settore idrico non deve peraltro pregiudicare, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenze numeri 246/2009 e 29/2010), «la finalità della tutela dell'ambiente» che «viene [...] in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare», tra i quali il legislatore ha incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga", atteso che «attraverso la determinazione della tariffa nell'àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato [...] livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli articoli 144 (tutela e uso delle risorse idriche), 145 (equilibrio del bilancio idrico) e 146 (risparmio idrico)» del decreto legislativo n. 152 del 2006;

sotto altro - ma connesso - profilo, nella determinazione della tariffa, come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 29/2010), viene poi in rilievo la materia della tutela della concorrenza, in quanto «alla determinazione della tariffa provvede l'autorità d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio, attraverso un meccanismo di price cap (articoli 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante»;

di conseguenza, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 29/2010), l'uniforme metodologia tariffaria, come definita dalla CONVIRI, che vigila anche sulla sua corretta applicazione da parte delle autorità d'àmbito, è oggi finalizzata, allo stesso tempo, a preservare il bene giuridico «ambiente» dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato;

dopo l'abrogazione dell'articolo 9-bis, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2009, è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in base al citato articolo 23-bis, a decidere se consentire il ricorso a società in house, in materia di servizio idrico integrato (oltre che degli altri servizi pubblici locali), previa valutazione, caso per caso, della ricorrenza di situazioni eccezionali dovute fra l'altro a peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, tali da non permettere un efficace e utile ricorso al mercato;

ad eccezione di questo aspetto, e quindi in materia di criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nei singoli AATO e di convenzioni destinate a regolare i rapporti fra autorità d'ambito e gestori, nonché di vigilanza sui livelli di qualità del servizio erogato all'utenza e, infine, di verifica dei piani d'ambito (ivi incluso il piano economico-finanziario), la competenza è attribuita dalla legge, da oltre 15 anni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la esercita tramite una struttura specializzata, ovvero la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI);

l'esercizio di queste attribuzioni (ivi inclusa quella, esplicabile quando la verifica del piano d'ambito dà esito negativo, che consente alla CONVIRI di imporre all'Autorità d'ambito di modificare, oltre al piano d'ambito già deliberato, anche gli atti di natura convenzionale che regolano il rapporto tra la stessa Autorità d'ambito e il singolo gestore) non appare, allo stato delle cose, presidiato dalle misure, in particolare di deterrenza e sanzionatorie, necessarie ad evitare comportamenti scorretti, a danno di cittadini e imprese, da parte di AATO e gestori;

appare necessario un rafforzamento della funzione di regolazione e vigilanza oggi attribuita alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI) dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente), allo scopo, in particolare, di assicurare con adeguate misure l'effettività dell'impegno assunto da ciascun affidatario, all'atto dell'aggiudicazione, di realizzare un determinato volume di investimenti in un certo arco temporale, e, quindi, una costante correlazione fra livello della tariffa e volume degli investimenti realizzati;

in questa direzione, il Governo si è già impegnato a dare attuazione agli ordini del giorno, approvati in sede di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009, ed in particolare nn. 9/2897/23 e 9/2897/42, tendenti appunto a «considerare il potenziamento della funzione di regolazione del settore volta al contenimento delle tariffe e alla effettiva promozione della concorrenza, anche valutando l'opportunità di istituire un'apposita autorità di regolazione»;

per evitare che questo apposito soggetto pubblico chiamato a svolgere compiti di regolazione determini impatti sulla finanza pubblica, sarebbe necessario che il relativo fabbisogno finanziario venisse coperto, per un verso, con le risorse sinora stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per assicurare il funzionamento della CONVIRI e, per altro verso, mediante un contributo posto a carico dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, similmente a quanto deciso dal Governo, da ultimo, con riferimento all'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale;

allo scopo di dotare questo apposito soggetto pubblico chiamato a svolgere compiti di regolazione della indispensabile competenza specifica nel settore di riferimento (nel quale, come detto, si fondono gli aspetti attinenti alla tutela della concorrenza con quelli afferenti la tutela dell'ambiente), sarebbe necessario capitalizzare e valorizzare adeguatamente, nell'istituzione di detto soggetto, il patrimonio di esperienze e competenze accumulato, anche nell'applicazione dell'articolo 23-bis e del decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010, dalla CONVIRI -:

se il Governo intenda adottare le opportune iniziative normative al fine di evitare che l'abrogazione parziale dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di fatto escluda la tariffazione del servizio idrico integrato, e, quindi, l'unica fonte di finanziamento degli investimenti necessari entro il 2020 (60 miliardi di euro) alternativa all'impraticabile ricorso alla finanza pubblica, fornendo al contempo a cittadini e imprese le garanzie necessarie, ad iniziare dall'istituzione di un'apposita autorità di regolazione - che capitalizzi e valorizzi adeguatamente il patrimonio di esperienze e competenze accumulato, anche nell'applicazione dell'articolo 23-bis e del decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010, dalla CONVIRI -, i cui vertici siano nominati, una volta effettuate dal Governo le relative designazioni, previa sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia ambientale.
(5-04498)