ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04478

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 454 del 29/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Data firma: 29/03/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 29/03/2011
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 05/04/2011
Stato iter:
05/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/04/2011
Resoconto RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 05/04/2011
Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/03/2011

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/04/2011

DISCUSSIONE IL 05/04/2011

SVOLTO IL 05/04/2011

CONCLUSO IL 05/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04478
presentata da
ALDO DI BIAGIO
martedì 29 marzo 2011, seduta n.454

DI BIAGIO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

attualmente esistono criticità in capo ai dipendenti pubblici in quiescenza, che percepiscono un doppio trattamento pensionistico, in virtù della sussistenza di un non normato divieto di cumulo di indennità integrativa speciale (IIS) con i conseguenti molteplici contenziosi apertisi con l'amministrazione pubblica;

malgrado i ricorsi in sede giurisdizionale nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica per la mancata corresponsione dell'indennità di cui sopra citata amministrazione ha negato la predetta richiesta, ritenendo che «le sentenze 566/1989 e 204/1992 della Corte costituzionale che hanno sancito l'incostituzionalità del comma 5 articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73, il legislatore cui sarebbe spettato il compito di individuare il limite al di sotto del quale è consentito il cumulo di assegni accessori non ha più disciplinato la materia»;

alla luce di tali evidenze, per l'amministrazione interpellata sussisterebbe il divieto di cumulo di indennità nei confronti di soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici;

malgrado la citata pronuncia, le criticità afferenti alla suindicata fattispecie sono state ampiamente dibattute in giurisprudenza;

la Corte costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi sulla questione, con la sentenza n. 516 del 21 novembre 2000 sembrava aver dato l'indirizzo definitivo, stabilendo che «deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso»;

l'illegittimità costituzionale emergerebbe in merito al divieto di cumulo di indennità di contingenza generalizzato, senza che vi sia un limite minimo complessivo per le attività alle quali si riferisce;

la giurisprudenza più recente della Corte dei conti, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale, ha osservato che anche nel caso di concorso di più trattamenti pensionistici, sussiste l'illegittimità del divieto di cumulo di indennità integrative speciali in assenza di previsione legislativa di un limite minimo della pensione al di sotto del quale tale divieto deve essere necessariamente escluso, riconoscendo al pensionato il diritto a percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera;

alla luce di tali evidenze e dell'efficacia vincolante delle citate sentenze non sussisterebbe al momento alcuna disposizione in grado di impedire la citata corresponsione di indennità a misura intera, poiché l'assenza di un chiaro riferimento normativo in merito, da parte del legislatore, impedisce l'applicazione del divieto di cumulo;

la situazione di criticità indicata riguarda centinaia di pensionati Inpdap, molti dei quali in età avanzata, affetti da importanti patologie, sui quali gravano spese economiche di cospicua entità e per i quali la mancata corresponsione della citata indennità rappresenta un gravoso limite -:

se sia a conoscenza delle criticità indicate in premessa;

se intenda predisporre eventuali ed opportune iniziative - anche di natura normativa - al fine di risolvere la suindicata impasse. (5-04478)