LENZI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 20 del decreto-legge 1
o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, «Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile attribuendo all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità», con l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi benefici, ha profondamente modificato la procedura di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni nonché il ricorso in giudizio;
l'INPS, con determinazione n. 189 del 20 ottobre 2009, definisce il disegno organizzativo e procedurale per l'applicazione dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009 (msg. 24477 del 29 ottobre 2009);
le novità sostanziali sono sinteticamente le seguenti: a decorrere dal 1
o gennaio 2010, le domande vanno presentate all'INPS esclusivamente in via telematica; l'istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL; le commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo; gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla commissione sanitaria previa validazione da parte del responsabile della commissione medica locale territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione; gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza sono soggetti a successiva verifica con riesame degli atti o eventuale disposizione di una nuova visita; la commissione medica superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti agli atti o con disposizione di nuova visita; l'INPS diventa unica controparte nell'ambito del contenzioso; nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente presenziare un medico INPS;
nella realtà dei fatti l'introduzione della nuova procedura invece di accelerare l'iter per il riconoscimento delle invalidità lo ha ulteriormente dilatato, in quanto presso gli uffici territoriali dell'INPS vi sono innumerevoli pratiche inevase. La nuova procedura invece di portare chiarezza e celerità ha registrato gravissime inefficienze, che stanno provocando disagi a persone già drammaticamente colpite, costrette ad aspettare mesi e mesi prima di vedere riconosciuto un loro diritto, potremmo dire che per ogni falso invalido scoperto 100 invalidi veri sono costretti a mesi di attesa ed a una doppia visita;
difficoltosi risultano i rapporti tra Asl e Inps anche in una regione, come l'Emilia Romagna, dove la collaborazione era buona anche grazie alla serietà e severità dell'esame delle commissioni mediche delle aziende sanitarie;
molti invalidi richiedenti non risultano aver ricevuto il verbale di accertamento mentre l'istituto dichiara di averli consegnati a Postel mentre i giorni passano e siamo ben oltre i 120 previsti come limite massimo e intanto è la famiglia a doversi far carico di tutta l'assistenza;
se la lotta ai falsi invalidi è doverosa, non si può però portarla aventi cancellando i diritti di tutti gli altri disabili, quelli veri, quelli che quotidianamente lottano per avere riconosciuto un loro diritto -:
quale sia attualmente la situazione presso le sedi Inps della regione Emilia Romagna ed, in particolare quale sia la collaborazione con le aziende sanitarie, quante siano le pratiche evase rispetto a quelle depositate e, quanto sia mediamente, il tempo necessario per concludere l'iter di una pratica relativa ad un riconoscimento della invalidità e quali siano i tempi nelle diverse fasi dell'iter;
se il Ministro non ritenga opportuno intervenire presso l'Inps affinché vi sia un maggior rispetto dei tempi ed una maggiore chiarezza e trasparenza nelle diverse fasi di riconoscimento dell'invalidità, in particolar modo per quanto riguarda il raccordo tra Asl e Inps e cittadino;
se risulti vero che le asl non siano in grado di comunicare in via informatica con le sedi Inps territorialmente competenti in quanto i sistemi informatici non sono tra loro compatibili. (5-04476)