BRATTI, MARIANI, VIOLA e BRAGA. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
nelle scorse settimane è stata resa pubblica la sentenza della Corte di cassazione n. 17601 del 15 aprile 2010 che confermava la sentenza di condanna nei confronti di un capo cantoniere dell'Anas di Foligno, il quale avrebbe dovuto provvedere a mettere in sicurezza («predisponendo un idoneo guardrail nel tratto di strada dove si trovava la pianta»), la statale «centrale umbra» orlata da una fila di alberi secolari;
uno dei punti rilevanti della sentenza riguarda l'articolo 26 del regolamento che dà attuazione al codice della strada entrato in vigore il primo gennaio del 1993, che aveva vietato la presenza di alberi entro una distanza minima di sei metri; prima della sentenza della Cassazione vi era il diffuso convincimento che detta norma non fosse riferita agli alberi preesistenti, ma solo a quelli piantati dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice della strada;
in particolare il dispositivo della sentenza stabilisce che «è pacifico che l'albero si trovasse a meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consentita, e pertanto è appunto l'articolo 26 sopra indicato che trova applicazione nella fattispecie che ci occupa, il quale, al n. 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale, norma all'evidenza finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della strada, mentre non può trovare applicazione la disposizione di cui all'allegato 1 decreto ministeriale Lavori pubblici (decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223), che prevede che detta distanza non possa essere inferiore a metri 5, atteso che il regolamento al codice della strada è entrato in vigore nel dicembre 1992, successivamente quindi al decreto ministeriale di cui sopra»;
ancora il dispositivo afferma che «essendo l'albero in questione chiaramente una pertinenza del tratto stradale affidato al controllo del ricorrente, incombeva su di lui l'obbligo di compiere tutte le verifiche necessarie al fine di accertare se quella situazione potesse essere anomala e quindi necessitasse di un intervento immediato. In particolare egli, nella sua qualità di sorvegliante, era titolare di una posizione di garanzia e doveva accertarsi se gli alberi posti vicino al confine stradale di sua competenza rispettassero le distanze previste dal codice della strada, provvedendo, quindi, alle necessarie segnalazioni in ordine alla regolarità dell'albero di cui è processo, essendo egli tenuto a conoscere tutte le normative applicabili in materia di distanze»;
una severa lettura della sentenza potrebbe portare i proprietari e i responsabili della fascia di rispetto stradale a decidere di eliminare le alberature a margine della carreggiate onde evitare ogni responsabilità oggettiva in caso di incidente stradale, causando la distruzione di un enorme patrimonio arboreo e la devastazione di straordinari paesaggi -:
se il Governo non ritenga condivisibili le preoccupazioni in merito ad una possibile interpretazione restrittiva della norma e se non intenda assumere iniziative, anche normative, al fine di garantire la massima sicurezza possibile agli utenti della strada, senza dover ricorrere al taglio indiscriminato delle alberature stradali esistenti;
se il Governo non ritenga di individuare un piano e soprattutto le risorse per aumentare in quei casi la sicurezza anche attraverso incrementi dei trasferimenti alle province con interventi straordinari che consentano di mettere in sicurezza attraverso le opere necessarie i tratti stradali pericolosi. (5-04466)