BITONCI e MONTAGNOLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno della sponsorizzazione ha conosciuto significativo sviluppo nella prassi, in particolare nei settori sportivi e culturali;
l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha riconosciuto espressamente alle pubbliche amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, purché detti contratti siano diretti a perseguire interessi pubblici e non cagionino conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata, comportando risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
in seguito, per gli enti locali, l'articolo 119 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ha precisato che «in applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi»;
il decreto-legge n. 78 del 2010, all'articolo 6, comma 8, afferma come «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità»;
la Corte dei conti, sezione regionale della Lombardia, con sentenza del 23 dicembre 2010 ha chiarito che il divieto di sponsorizzazioni per le amministrazioni pubbliche stabilito con decreto-legge n. 78 del 2010, articolo 6, comma 9, non si applica ai contributi che i comuni elargiscono alle relazioni locali (sportive, ricreative, culturali, e altro) che svolgono attività nell'interesse della collettività e che rientrano nelle competenze dell'ente -:
se, considerata l'estrema importanza per gli enti locali di poter usufruire dell'istituto della sponsorizzazione, e valutato altresì come il taglio esteso anche alle spese per manifestazioni, mostre e rappresentanza si traduca, oltre che in gravoso vincolo, anche in una limitazione dell'autonomia dei comuni, non ritenga, anche alla luce della recente sentenza della Corte dei conti sezione Lombardia, di assumere iniziative volte a rivedere le limitazioni sopra descritte. (5-04442)