ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04393

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 449 del 15/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CECCUZZI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2011
NANNICINI ROLANDO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2011
FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2011
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2011


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 15/03/2011
Stato iter:
07/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/04/2011
Resoconto SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 07/04/2011
Resoconto CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/03/2011

DISCUSSIONE IL 07/04/2011

SVOLTO IL 07/04/2011

CONCLUSO IL 07/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04393
presentata da
SUSANNA CENNI
martedì 15 marzo 2011, seduta n.449

CENNI, CECCUZZI, NANNICINI, FRONER e FLUVI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:


è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010, il decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;


l'articolo 123 di tale decreto legislativo ha come oggetto «Limiti alla protezione accordata del diritto d'autore»; tale articolo, le cui norme sono entrate in vigore il 2 settembre 2010, dispone che il diritto d'autore venga esteso anche «alle opere dei disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute di pubblico dominio»;


tale disposizione stravolge l'intero sistema normativo nazionale relativo al comparto produttivo dell'industrial design, rischiando di mettere in crisi centinaia di aziende del settore, quasi esclusivamente piccole e medie imprese (peraltro già duramente colpite dagli effetti della crisi economica internazionale), e conseguentemente migliaia di posti di lavoro;


con la nuova normativa tali aziende non potranno infatti più produrre prodotti di design fino ad oggi di «pubblico dominio»;


questa normativa ribalta i contenuti di una legge dello Stato, approvata solamente alcuni mesi fa (articolo 19, comma 6, della legge n. 99 del 23 luglio 2009), con la quale era stata confermata, per le aziende, la legittimità di fabbricare e commercializzare opere di disegno industriale riconosciute di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001;


la normativa introdotta dalla legge n. 99 del 2009 era stata necessaria per colmare un vuoto normativo verificatosi con il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva comunitaria 98/71/CE, relativa al diritto d'autore e tutela brevettuale dell'industrial design;


una legge quindi (la n. 99 del 2009) capace di raggiungere una sintesi equilibrata ed efficace fra le disposizioni dell'Unione europea e gli investimenti e la programmazione economica, produttiva e commerciale delle aziende che fabbricavano fino ad oggi, nel pieno rispetto delle norme vigenti, opere di disegno industriale riconosciute di pubblico dominio;


risulta evidente che le norme introdotte dal decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 danneggiano gravemente tali aziende, favorendo inevitabilmente le grandi imprese in grado di ottenere molto più facilmente il monopolio per la produzione dei classici del design;


va inoltre aggiunto che le norme introdotte dal decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010, nel fissare l'estensione retroattiva prevista dal diritto d'autore, implicano anche la qualificazione di illegittimità dell'attività pregressa, dell'attività cioè che la norma precedente (la citata legge n. 99 del 2009) aveva sancito come legittima. È quindi palese che tali provvedimenti abbiano un effetto retroattivo e siano quindi, ad avviso dell'interrogante, in netto contrasto con i principi stessi della Costituzione;


le aziende che avranno gravissime ricadute a causa della nuova normativa sono dislocate su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, nei distretti produttivi del centro Italia;


l'entrata in vigore immediata delle nuove disposizioni sull'industrial design causeranno infatti, per numerose aziende, il blocco della fabbricazione di oggetti di design, la perdita di investimenti su macchinari e risorse umane oltre alla necessità di riconvertire la produzione. Saranno quindi inevitabili, anche alla luce degli effetti della crisi internazionale e dei mercati e della perdurante difficoltà di accesso al credito soprattutto per le piccole e medie imprese, il ridimensionamento o il fallimento di numerose aziende del settore e, conseguentemente, la perdita di migliaia di posti di lavoro;


gli enti locali (ed in particolare la regione Toscana, territorio dove sono presenti molti distretti industriali interessati, che ha chiamato in causa in ripetute occasioni il Ministro dello sviluppo economico) e le associazioni di categoria sono subito intervenute con forza e tempestività per denunciare i gravi effetti prodotti dall'articolo 123 del decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 e per sollecitare le istituzioni competenti in relazione all'impellente necessità di rivedere i contenuti di tale normativa;


le problematiche relative al decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 ed, in particolare, le difficoltà interpretative circa i contenuti delle disposizioni sulla nuova formulazione della normativa nazionale sul codice della proprietà industriale sono state evidenziate nella interrogazione a risposta in Commissione Attività Produttive n. 5-03523 (a prima firma del deputato Rolando Nannicini) presentata il 1o ottobre 2010;


nello specifico l'interrogazione sopracitata rimarcava come l'articolo 123 di tale decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 sia di dubbia costituzionalità per due motivi: perché la norma ha un effetto retroattivo e perché il Governo avrebbe legiferato al di fuori degli ambiti della delega conferita dal Parlamento stesso, modificando sostanzialmente i contenuti dell'ordinamento vigente in materia;


nella risposta all'interrogazione n. 5-03523 (fornita in data 2 dicembre 2010 dal Sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia) sono state, in sostanza, confermate le problematiche causate dall'articolo 123 di tale decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 ed è stata ribadita la volontà del Ministero competente di «valutare l'opportunità di inserire un'apposita modifica legislativa che possa essere approvata nell'ambito dei provvedimenti legislativi di fine anno»;


nonostante l'impegno del Governo e del Ministro dello sviluppo economico ad inserire una norma capace di risolvere la situazione non è stato, ad oggi, emanato nessun provvedimento utile. Recentemente nel dibattito di Commissione al Senato in sede di conversazione del cosiddetto decreto-milleproroghe («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie») sono stati presentati emendamenti da esponenti di numerose forze politiche volti a posticipare i termini di attuazione dell'articolo 123 di tale decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010. Emendamenti i cui contenuti sono stati poi riproposti anche in sede di dibattito alla Camera dei deputati. In entrambi i casi le proposte emendative non sono state approvate;


l'attuale incertezza normativa ha provocato numerose cause giudiziarie che stanno coinvolgendo aziende in tutto il Paese. Cause giudiziarie che sono ad oggi ristrette nel solo ambito del disegno industriale dell'arredamento, ma che potrebbero riguardare in futuro altri settori chiave dell'economia, dell'industria e dell'occupazione italiana, come ad esempio l'oggettistica, la pelletteria, la moda, la meccanica;


il 27 gennaio 2011 la sentenza della Corte di giustizia europea (contrariamente a quanto l'attuale articolo 239 del codice della proprietà industriale italiano - decreto legislativo n. 30 del 2005) ha acclarato che la tutela autoriale ex articolo 17 della direttiva 98/71/CE non può essere applicata ai disegni e modelli che, prima della entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71/CE nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro (per l'Italia la data di riferimento è il 19 aprile 2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2001), erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione;


con questa sentenza la Corte di giustizia ha quindi chiarito che non può essere invocata la tutela di disegni o modelli che erano di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001, contrariamente a quanto stabilito dalla modifica introdotta dal Governo italiano ed entrata in vigore nel settembre 2010;


va segnalato, in questo contesto, l'ulteriore iniziativa della regione Toscana: l'assessore regionale alle attività produttive, Gianfranco Simoncini, in data 4 marzo 2011, ha infatti inviato una nuova lettera al Ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani, sottolineando la necessità, da parte del dicastero, di promuovere una revisione della legislazione nazionale sul codice di proprietà Industriale per adeguare la normativa italiana a quella comunitaria, in seguito alla citata interpretazione della Corte di giustizia -:



quali urgenti iniziative intenda intraprendere, rispetto a quanto esposto in premessa e soprattutto alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2011, (che supera e modifica di fatto quanto stabilito dal decreto-legge 131 del 2010), per adeguare la norma nazionale e modificare i contenuti restrittivi e gli effetti retroattivi introdotti dall'articolo 123 del decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 (anche per i citati profili di dubbia costituzionalità) e per salvaguardare i livelli produttivi ed occupazionali delle imprese del settore, permettendo nuovamente alle aziende di produrre prodotti di design fino ad oggi considerati di «pubblico dominio».(5-04393)