META, VELO, LOVELLI, FIANO, BOFFA, BONAVITACOLA, CARDINALE, GASBARRA, GENTILONI SILVERI, GINEFRA, LARATTA, PIERDOMENICO MARTINO, GIORGIO MERLO e TULLO. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120 reca numerose modifiche all'articolo 142 del codice della strada, in materia di limiti di velocità;
in particolare sono stati inseriti tre commi aggiuntivi al fine di stabilire la destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, eseguiti tramite apparecchi di rilevamento della velocità o dispositivi di controllo a distanza (autovelox);
il nuovo comma 12-bis prevede che tali proventi vengano attribuiti per il 50 per cento all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 (presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano), e per l'altro 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Dall'applicazione di dette disposizioni sono escluse le strade in concessione. I proventi così acquisiti sono utilizzati, dagli enti diversi dallo Stato, nella regione nella quale sono stati eseguiti gli accertamenti;
il nuovo comma 12-ter stabilisce che i proventi di cui al comma 12-bis vengano destinati ad interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché alle spese relative al personale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il pubblico impiego e del patto di stabilità interno;
il nuovo comma 12-quater prevede che ciascun ente locale trasmetta in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al precedente comma 12-bis e all'articolo 208, comma 1, del codice, di propria spettanza e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;
l'articolo 25 della legge n. 120 del 2010 al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il quale venga approvato il modello di relazione - introdotto dal comma 12-quater - e siano definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, e le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti;
il medesimo articolo al comma 3 stabilisce che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai nuovi commi 12-bis 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice, relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto ministeriale di cui al comma 2;
ad oggi ancora non è stato emanato il decreto attuativo che consentirebbe di destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per superamento dei limiti di velocità per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali -:
se il Ministro non ritenga urgente emanare il decreto ministeriale di cui in premessa anche alla luce delle stringenti necessità di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali nazionali;
se e quali siano i motivi per cui ad oggi non abbia ancora provveduto all'emanazione del suddetto decreto. (5-04323)