ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04322

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 444 del 07/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: LANZARIN MANUELA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 04/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONTAGNOLI ALESSANDRO LEGA NORD PADANIA 06/04/2011


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 04/03/2011
Stato iter:
07/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/04/2011
Resoconto SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 07/04/2011
Resoconto LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/03/2011

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/04/2011

DISCUSSIONE IL 07/04/2011

SVOLTO IL 07/04/2011

CONCLUSO IL 07/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04322
presentata da
MANUELA LANZARIN
lunedì 7 marzo 2011, seduta n.444

LANZARIN e MONTAGNOLI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:
risulterebbe che sia in via di pubblicazione il decreto ministeriale in materia di gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
risulterebbe altresì che il relativo articolo 3, titolato «Affidamento e durata della concessione nel primo periodo», al comma 3, disciplini il periodo transitorio e stabilisca tra l'altro:
«a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per le quali non è stato pubblicato il bando o non è decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento»; tale previsione, ove confermata, confliggerebbe con il quadro normativo di rango primario vigente in materia (decreto legislativo n. 164 del 2000 nel testo consolidato), con le direttive europee concernenti le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, con i principi di rango costituzionale (articolo 97 e articolo 117 della costituzione che annovera la «tutela della concorrenza» tra le materie di competenza legislativa dello Stato) e comunitari in materia di tutela della concorrenza (Trattato CE, articoli 43, 49, 81), nonché con la ratio dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come allo scopo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
in effetti, la formulazione del predetto articolo 3 del decreto ministeriale, ove, segnatamente si prevederebbe che «dall'entrata in vigore del provvedimento le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas, per le quali non è stato pubblicato il bando o non è decorso il termine per la presentazione delle offerte di gara sono aggiudicate unicamente relativamente agli ambiti determinati nell'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento» produrrebbe, nella pratica, un vero e proprio «blocco» delle gare in essere con la conseguenza che, dall'azzeramento delle procedure in corso, e nelle more delle nuove gare d'ambito, le attuali gestioni in regime di concessione - comprensive sia delle concessioni arrivate a scadenza naturale sia di quelle che sarebbero comunque scadute il 31 dicembre 2009 (ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come allo scopo prorogato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51), si vedranno sostanzialmente riconosciuta, a parere dell'interrogante, al di fuori del quadro normativo di rango primario relativo al previsto «periodo di proroga», una ulteriore proroga di almeno un anno;
il riferito «effetto proroga» prodotto dalla previsione di cui trattasi, può, peraltro, stimarsi in un anno nelle ipotesi più ottimistiche considerati i tempi medi per preparare e concludere una procedura di gara, ma è, al contrario, assai prevedibile che tali tempi, in sede di prima applicazione della disciplina delle gare bandite per ambito e, comunque, considerati tutti i connessi e ben più complessi aspetti di una simile procedura, possano bloccare le gare anche ben oltre l'anno;
in questa prospettiva, il risultato dell'articolo 3, del decreto in questione, è quello, di fatto, di riproporre una proroga generalizzata di due anni degli affidamenti in essere, ristabilendo di fatto la decorrenza originaria di cui all'articolo 46-bis del decreto legge n. 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007, di seguito ulteriormente modificato dal comma 175 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
ma addirittura, sebbene in modo più surrettizio, il decreto ministeriale emanando, nelle more delle sua approvazione definitiva, è suscettibile, per effetto del medesimo articolo 3, di bloccare anche le gare a venire, essendo più che verosimile che gli enti locali non si appresteranno ad iniziare procedure di affidamento ad evidenza pubblica che, se non concluse entro la pubblicazione del decreto ministeriale medesimo, verranno con certezza poste nel nulla;
oltre agli effetti diretti ed indotti a danno della concorrenza e della liberalizzazione del servizio (concorrenza vulnerata e liberalizzazione ritardata ancora una volta a vantaggio di pochi grandi operatori del settore, e non del benessere collettivo, della comunità e della «cosa pubblica»), si deve sottolineare anche il profondo conflitto della previsione in questione con i principi di buon andamento (articolo 97 Cost.) economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza (articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990) che devono preordinare l'azione dell'amministrazione e dunque, degli enti locali coinvolti, che, dopo aver avviato e avendo in corso una procedura di gara, magari anche in stato molto avanzato, con dispendio di risorse economiche, tempo e risorse professionali, per effetto della supposta previsione di cui all'articolo 3, del decreto ministeriale di cui trattasi, si troverebbero a veder del tutto vanificata l'attività posta in essere;
la predetta ratio dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come allo scopo modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che fissa il termine per la «definizione degli ambiti territoriali minimi» per cui procedere all'affidamento del servizio di distribuzione del gas mediante gara, ai sensi dell'articolo 46-bis della legge n. 222 del 2007, nel testo consolidato, al 31 dicembre 2012, era appunto quella non solo di fornire, ai soggetti interessati dalle contemplate modifiche legislative, un quadro «revisionale» di attuazione certo, ma anche di consentire una certa «fisiologica» gradualità nella loro implementazione, escludendo nel modo più assoluto il blocco delle gare, medio tempore, nell'attesa della definizione degli «ambiti territoriali minimi» ovvero (e addirittura ancor peggio) il blocco delle gare già in corso al momento in cui gli ambiti fossero stati individuati;
andrebbe apertamente contro tale ratio l'attuale indirizzo assunto nell'emanando decreto ministeriale -:
se corrisponda al vero che l'articolo 3 del previsto decreto ministeriale in materia di gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, in procinto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, contenga una disposizione secondo cui, in pratica, verrebbero bloccate le gare in essere per l'affidamento concorrenziale, indette dagli enti locali per la distribuzione del gas naturale, con la conseguenza che le attuali gestioni in regime di concessione si vedranno sostanzialmente riconosciuta una ulteriore proroga di almeno un anno;
in caso di conferma di tale ipotesi, se non intenda adottare ogni iniziativa di competenza affinché la stessa disposizione sia eliminata.
(5-04322)