ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04313

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 444 del 07/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: RIVOLTA ERICA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 03/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/03/2011
Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/03/2012
Resoconto ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 22/03/2012
Resoconto CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/03/2011

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/03/2012

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

SVOLTO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04313
presentata da
ERICA RIVOLTA
lunedì 7 marzo 2011, seduta n.444

RIVOLTA e CAVALLOTTO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 6, comma 12, del decreto- legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010, dispone che a decorrere dall'anno 2011 la spesa per missioni, anche all'estero, sostenute dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 50 per cento di quella relativa all'anno 2009;
secondo quanto indicato all'articolo 29, comma 15, della legge 30 dicembre del 2010, n. 240, sono escluse da tale computo le spese effettuate dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea, ovvero di «soggetti privati»;
l'articolo 18, comma 5, della legge 30 dicembre del 2010, n. 240, riserva «esclusivamente» la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università alle seguenti figure:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca (di cui all'articolo 22 della legge medesima);
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto (di cui all'articolo 23 della legge medesima);
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università, purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi;
dal predetto elenco risultano pertanto esclusi:
i collaboratori coordinati e continuativi;
i collaboratori occasionali e professionali;
il personale tecnico amministrativo a tempo determinato;
i titolari di borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti;
il limite di spesa imposto alle pubbliche amministrazioni (regioni, province, e altri) relativamente alle «missioni» crea in molte facoltà come quella di «agraria» una serie di problemi legati sia alla restituzione delle somme residue, sia all'impossibilità di attuare una ricerca soddisfacente per l'ente finanziatore, che potrebbe non essere retribuita;
il dettato del citato articolo 18, comma 5 della legge n. 240 del 2010, determina per la facoltà di agraria l'impossibilità di avere dei collaboratori esterni per le attività sul campo, relativamente alla raccolta di piante, al conteggio di foglie infestate da parassiti, e altro, causando conseguentemente il blocco delle sperimentazioni -:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere per evitare che si creino eventuali ostacoli all'operatività della ricerca, con particolare riguardo alle attività svolte dalla facoltà di agraria.
(5-04313)