ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04258

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 437 del 22/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: TESTA FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 22/02/2011


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 22/02/2011
Stato iter:
07/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/04/2011
Resoconto SAGLIA STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 07/04/2011
Resoconto TESTA FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/02/2011

DISCUSSIONE IL 07/04/2011

SVOLTO IL 07/04/2011

CONCLUSO IL 07/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04258
presentata da
FEDERICO TESTA
martedì 22 febbraio 2011, seduta n.437

FEDERICO TESTA e VICO. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel disciplinare i «Sistemi di qualificazione degli installatori» per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, prevede al comma 3 che, entro il 31 dicembre 2012, le regioni e le province autonome attivino un programma di formazione per gli installatori o procedano al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ENEA;

il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che, per il supporto all'attività di formazione degli installatori, le regioni e le province autonome possano stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

l'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 157 del 1992 rubricato «Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)», istituisce presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica del comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna) una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati;

l'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ha modificato la denominazione della citata scuola di specializzazione in «Scuola di specializzazione in discipline ambientali», estendendo l'attività di formazione alle «politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali» -:

come sia possibile che una scuola di specializzazione sulla biologia e conservazione della fauna selvatica nonché sulla gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali possa fornire supporto nel formare installatori di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore;

quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo ad individuare nella citata scuola di specializzazione l'istituto più appropriato a svolgere le funzioni di supporto alla formazione degli installatori presenti sull'intero territorio nazionale.
(5-04258)