FEDERICO TESTA e VICO. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel disciplinare i «Sistemi di qualificazione degli installatori» per l'attività di installazione su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, prevede al comma 3 che, entro il 31 dicembre 2012, le regioni e le province autonome attivino un programma di formazione per gli installatori o procedano al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ENEA;
il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che, per il supporto all'attività di formazione degli installatori, le regioni e le province autonome possano stipulare accordi con l'ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);
l'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 157 del 1992 rubricato «Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)», istituisce presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica del comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna) una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati;
l'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ha modificato la denominazione della citata scuola di specializzazione in «Scuola di specializzazione in discipline ambientali», estendendo l'attività di formazione alle «politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali» -:
come sia possibile che una scuola di specializzazione sulla biologia e conservazione della fauna selvatica nonché sulla gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali possa fornire supporto nel formare installatori di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore;
quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo ad individuare nella citata scuola di specializzazione l'istituto più appropriato a svolgere le funzioni di supporto alla formazione degli installatori presenti sull'intero territorio nazionale.
(5-04258)