ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04232

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 435 del 16/02/2011
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/08504
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2011
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 16/02/2011


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/02/2011
Stato iter:
23/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/02/2011
Resoconto ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 23/02/2011
Resoconto BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/02/2011

DISCUSSIONE IL 23/02/2011

SVOLTO IL 23/02/2011

CONCLUSO IL 23/02/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04232
presentata da
RITA BERNARDINI
mercoledì 16 febbraio 2011, seduta n.435

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:


nella XIV legislatura il Parlamento ha approvato a larghissima maggioranza la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli;


la portata innovativa di questo testo, in linea con l'orientamento prevalente nei Paesi dell'Unione europea, risiede nel riconoscere che «anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale»;


la legge, novellando l'articolo 155 del codice civile, si pone così l'obiettivo di riequilibrare l'asimmetria giuridica e pedagogica (considerato che ben l'88 per cento degli affidamenti hanno carattere esclusivo) che portava i minori, nella maggioranza dei casi, a perdere progressivamente ogni significativo rapporto con il genitore non affidatario;


tuttavia, nei primi quattro anni di vigenza della succitata legge, risulta una diffusa sostanziale inapplicazione da parte dei diversi tribunali della Repubblica, dovuta principalmente alla difficoltà, da parte dei giudici, a distaccarsi da precedenti prassi consolidate, che sono peraltro proprio quelle che la nuova legge intende correggere;


in particolare, la confusione nasce dall'idea che l'affidamento condiviso sia solo una nuova veste lessicale dell'affidamento congiunto già previsto dalla precedente normativa, come risulta dalla motivazione di numerose sentenze, con la conseguenza di poter trasporre nelle nuove situazioni tutta la precedente giurisprudenza;


in questo modo, molti tribunali continuano a sostenere che l'affidamento condiviso può essere concesso solo in un numero limitatissimo di casi, negandolo, in particolare, in presenza di conflittualità, tenera età dei figli, distanza tra le abitazioni dei due genitori;


al contrario, la legge n. 54 del 2006 pone invece dei limiti precisi proprio all'affidamento esclusivo, consentendolo solo nelle situazioni in cui un genitore (quello da escludere dall'affidamento) costituirebbe motivo di pregiudizio per i figli, prevedendo altresì la possibilità di condanna per lite temeraria del genitore che abbia pretestuosamente, o infondatamente accusato l'altro di essere pregiudizievole per la prole;


alla precedente ipotesi si affianca a quel che consta agli interroganti peraltro un'altra forma, più subdola, di inosservanza della legge: stabilire l'affidamento condiviso, privandolo però dei suoi contenuti qualificanti, quali la presenza equilibrata presso i due genitori (alcune sentenze introducono il concetto di «collocazione» dei figli, rendendo «collocatario» il precedente genitore «affidatario») e l'assegnazione di compiti di cura, anche sotto il profilo economico, a ciascuno di essi;


simili gravi carenze rappresentano, ad avviso degli interroganti, un danno per la collettività intera, ma soprattutto per i figli, che in caso di separazione dei genitori hanno invece diritto di mantenere, se non la famiglia, almeno relazioni positive con ciascun genitore, onde prevenire sofferenze psicologiche e danni allo sviluppo della loro personalità, che possono arrivare ad innescare depressioni, suicidi, tossicodipendenze e comportamenti asociali;


la Repubblica italiana si basa sul principio dello Stato di diritto e del rispetto della legge -:


quali iniziative nell'ambito delle sue competenze il Governo intenda assumere alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione e in particolare quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 54 del 2006 in modo tale che i diritti dei genitori separati e dei loro figli possano essere realmente tutelati. (5-04232)