FUGATTI e COMAROLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
ai sensi dell'articolo 10, comma 1,lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono deducibili le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
le istruzioni al modello Unico 2010, rigo RP27, chiariscono che le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative:
all'assistenza infermieristica e riabilitativa;
al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
al personale con la qualifica di educatore professionale;
al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
in merito alla fattispecie illustrata si pone quindi il problema di come considerare le prestazioni rese da una cooperativa sociale, Onlus di diritto, a favore di soggetti diversamente abili aventi i requisiti di cui alla legge n. 104 del 1992: l'agenzia delle entrate-DRE Lombardia, in passato, con risposta n. 904.117/2005, ha affermato che è consentita la deducibilità delle spese di assistenza specifica a favore di persone disabili anche quando siano rese da enti attraverso proprio personale specializzato;
tali prestazioni non vengono necessariamente rese direttamente e personalmente da un educatore professionale o da un soggetto in possesso di titolo analogo, anche se trovano comunque supervisione, organizzazione e coordinamento comunque in un educatore professionale o in personale qualificato: infatti, le equipe di tutti i servizi della cooperativa sono formate da un numero di educatori variabile in base alla numerosità dell'utenza secondo un rapporto numerico stabilito dalla provincia. Ad ogni educatore sono affidati uno, due o più utenti, rispetto ai quali ha il compito di programmare e svolgere l'attività educativa individualizzata e di assicurare una costante continuità relazionale ed educativa all'interno del servizio. Ogni servizio è gestito da un responsabile che ne è referente. Le competenze di tutto il personale della cooperativa sono costantemente valutate dalla direzione;
a parere dell'interrogante non è chiaro cosa debba intendersi per personale specializzato, considerato che la norma non parla di prestazioni specialistiche ma di prestazioni specifiche;
se siano deducibili, ai sensi dell'articolo 10, lettera b), del TUIR, le prestazioni socio-assistenziali ed educative svolte presso strutture residenziali, centri diurni e direttamente presso il domicilio della persona disabile dalle cooperative sociali - Onlus, sul presupposto che sono comunque prestazioni di assistenza a favore di soggetti ex lege n. 104 del 1992, rese, anche se in modo indiretto, da personale con i requisiti di educatore professionale o da personale qualificato.
(5-04216)