ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04188

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 432 del 09/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: DIMA GIOVANNI
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 09/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCANDROGLIO MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA' 09/02/2011
BECCALOSSI VIVIANA POPOLO DELLA LIBERTA' 09/02/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 09/02/2011
Stato iter:
10/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/02/2011
Resoconto SCANDROGLIO MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 10/02/2011
Resoconto GALAN GIANCARLO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 10/02/2011
Resoconto SCANDROGLIO MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/02/2011

SVOLTO IL 10/02/2011

CONCLUSO IL 10/02/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04188
presentata da
GIOVANNI DIMA
mercoledì 9 febbraio 2011, seduta n.432

DIMA, SCANDROGLIO e BECCALOSSI. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:


il regolamento (CE) n. 1967/2006 ha introdotto importanti novità nel settore ittico e soprattutto una nuova normativa che ha reso più rigido l'espletamento delle attività di pesca;


l'articolo 9 del citato regolamento detta norme sulla dimensione minima delle maglie; al paragrafo 3 dell'articolo 9, per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4 la dimensione minima delle maglie è di 40 millimetri; al paragrafo 4, per le reti destinate alla pesca della sardina e dell'acciuga la dimensione minima delle maglie è di 20 millimetri; al paragrafo 5, per le reti da circuizione la dimensione minima delle maglie è di 14 millimetri;


all'articolo 13 sono stabiliti valori minimi di distanza dalla costa e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca;


il paragrafo 7 dell'articolo 9 prevede che uno Stato membro può concedere una deroga al disposto dei paragrafi 3, 4 e 5 per le sciabiche da natante, le sciabiche da spiaggia e per le reti a circuizione che rientrino in un piano di gestione di cui all'articolo 19;


il mancato ottenimento delle deroghe previste dallo stesso regolamento comunitario e relative alle cosiddette «pesche speciali» (tra cui bianchetto, rossetto, cicerello) sta creando preoccupazione e disagi nelle marinerie nazionali;


questo particolare tipo di pesca rappresenta la principale fonte di guadagno di un gran numero di addetti che hanno la possibilità di integrare il proprio reddito attraverso un'attività che, espletata da molti anni con l'utilizzo di attrezzature artigianali, coinvolge anche interi nuclei familiari che concorrono a formare l'ossatura del settore della piccola pesca che, come è noto attraversando un evidente stato di crisi a causa dell'aumento dei costi di gestione che hanno determinato la chiusura di molte di queste attività e la conseguente espulsione dai bacini occupazionali di numerose unità lavorative;


il regolamento comunitario consentirebbe, sia pure razionalizzando le attività, di alleviare questo divieto innescando il meccanismo delle deroghe che si attuerebbe attraverso l'applicazione di piani di gestione della pesca predisposti dagli Stati nazionali ed al momento all'esame degli organismi della Commissione europea per l'approvazione;


il 14 gennaio 2011, sulla Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il decreto 27 dicembre 2010 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante «Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema della sciabica da natante senza chiusura cosi come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera ii) del Regolamento (CE) n. 1967/2006» e lo stesso è stato inviato alla Commissione europea per consentirle di presentare le proprie osservazioni;


risulta evidente come le procedure amministrative legate all'approvazione della deroga per le «pesche speciali» siano particolarmente complesse perché coinvolgono il Ministero, la Commissione europea e gli organismi consultivi della pesca;


risulterebbe che in altri Paesi europei, come la Spagna e la Francia, questo tipo di pesca continui ad essere praticato;


l'eventuale mancata concessione della deroga produrrebbe evidenti danni economici al sistema della piccola pesca tradizionale e speciale che ammonterebbero, per come quantificato dal Ministero, a circa 17 milioni di euro;


in molte zone del nostro Paese si vive una situazione veramente critica perché la maggior parte degli addetti del settore ittico si dedica a questo particolare tipo di pesca che coinvolge anche le famiglie, che pertanto vivono di questa unica attività;


il predetto piano di gestione nazionale prevede, sulla base dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006, che «possono essere concessi aiuti per lo svolgimento di altre attività sostitutive atte a limitare e contenere lo sforzo di pesca e per compensazioni socioeconomiche» -:



quali iniziative il Ministro abbia avviato per richiedere, in attesa dell'approvazione del piano di gestione, la concessione delle deroghe per le «pesche speciali» e per far sì che la Commissione europea possa varare un provvedimento straordinario ed urgente che consenta di non perdere la campagna di pesca per il 2011 nonché per sostenere e compensare gli operatori costretti a interrompere l'attività. (5-04188)