ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04177

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 431 del 08/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: FOGLIARDI GIAMPAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 09/02/2011
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 09/02/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/02/2011
Stato iter:
10/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 10/02/2011
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 10/02/2011
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/02/2011
Resoconto FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 10/02/2011
Resoconto CONTE GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 10/02/2011
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/02/2011

DISCUSSIONE IL 10/02/2011

SVOLTO IL 10/02/2011

CONCLUSO IL 10/02/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04177
presentata da
GIAMPAOLO FOGLIARDI
martedì 8 febbraio 2011, seduta n.431

FOGLIARDI, BITONCI e FLUVI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto, dal 1o luglio 2010, l'obbligo di effettuare una ritenuta a titolo d'acconto del 10 per cento sui bonifici bancari e postali effettuati dai contribuenti, relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed agli interventi di risparmio energetico, per i quali è possibile fruire del beneficio della detraibilità nella misura, rispettivamente, del 36 per cento e del 55 per cento;
per le imprese individuali e per le società di capitali tale ritenuta può essere recuperata dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui essa è stata effettuata;
il predetto meccanismo di ritenuta determina un drenaggio di liquidità in danno delle imprese destinatarie dei pagamenti, che risulta tanto più grave, in un periodo, come quello attuale, di congiuntura economica molto negativa;
inoltre tale procedura, per le società di persone, crea notevoli problemi, in quanto la ritenuta deve prima essere indicata nella dichiarazione dei redditi dei soci e scomputata dall'IRPEF da questi dovuta, e poi, eventualmente, essere recuperata in compensazione dalla società, secondo la procedura stabilita dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, con la circolare n. 56 del 23 dicembre 2009;
quest'anno il credito derivante dalla ritenuta del 10 per cento risulterà ancora più consistente, in quanto interessa un periodo di 12 mesi, anziché di 6 mesi, come nell'anno precedente -:
se non ritenga opportuno consentire che sia le società di persone sia le società di capitali possano utilizzare direttamente, a partire dal 1o gennaio 2011, tale credito in compensazione delle imposte dovute, attraverso l'adozione di un apposito codice tributo.
(5-04177)