ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04138

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 428 del 02/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 02/02/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 02/02/2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 02/02/2011
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 16/02/2011
Stato iter:
16/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/02/2011
Resoconto VICECONTE GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 16/02/2011
Resoconto FOTI TOMMASO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/02/2011

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 16/02/2011

DISCUSSIONE IL 16/02/2011

SVOLTO IL 16/02/2011

CONCLUSO IL 16/02/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04138
presentata da
TOMMASO FOTI
mercoledì 2 febbraio 2011, seduta n.428

TOMMASO FOTI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

diverse aziende acquistano, quasi esclusivamente da Paesi comunitari, scarti della lavorazione del legno - attualmente qualificati come rifiuti - che costituiscono la materia prima necessaria per la attività delle stesse;

data la provenienza di detto materiale, il trasporto all'insediamento produttivo viene quasi sempre effettuato da imprese di autotrasporto non nazionali, che, in ragione delle recenti modifiche apportate al testo unico dell'ambiente, sono soggette all'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali;

detto albo ha assunto, in data 22 dicembre 2010, la deliberazione contenente le «Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 205 del 2010», che obbliga - tra l'altro - le imprese straniere interessate ad istituire una sede secondaria in Italia;

tale disposizione non risulta in vigore in alcuno degli altri Paesi della Comunità europea;

l'obbligo introdotto che, peraltro, solleva dubbi di legittimità, atteso che pare contrastare con le vigenti norme disciplinanti il mercato unico europeo, rischia seriamente di compromettere i rapporti in essere tra gli autotrasportatori stranieri e le aziende in premessa evocate, già duramente provate dalla crisi economica, che rischiano di dovere rivedere il sistema di approvvigionamenti di materia prima, con un insopportabile incremento di oneri -:

se non ritenga opportuno assumere ogni utile iniziativa volta a prevedere l'eliminazione, dalle disposizioni applicative, dell'obbligo di possedere, per le imprese di trasporto non nazionali, una sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile.
(5-04138)