ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04110

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 424 del 26/01/2011
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/01/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TOCCI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2011
BACHELET GIOVANNI BATTISTA PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2011
MAZZARELLA EUGENIO PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2011
NICOLAIS LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 26/01/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 26/01/2011
Stato iter:
19/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/04/2011
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 19/04/2011
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/01/2011

DISCUSSIONE IL 19/04/2011

SVOLTO IL 19/04/2011

CONCLUSO IL 19/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04110
presentata da
MANUELA GHIZZONI
mercoledì 26 gennaio 2011, seduta n.424

GHIZZONI, TOCCI, BACHELET, MAZZARELLA e NICOLAIS. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il Ministro interrogato ha definito nuovi requisiti necessari all'attivazione di tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale con il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17 (che sostituisce i contenuti del decreto ministeriale n. 544 del 2007); il decreto ministeriale era stato già annunciato «in corso di adozione» nella nota n. 18 del 27 gennaio 2010;

l'approccio adottato nel decreto ministeriale, precipuamente finalizzato alla riduzione della spesa e alla contrazione dell'offerta formativa, costringe gli atenei esclusivamente al rispetto di meri vincoli quantitativi, inducendo l'adozione formale di regole piuttosto che l'avvio di processi di autocorrezione nella direzione della trasparenza e della qualità;

il decreto è stato registrato dalla Corte dei conti solo il 20 gennaio 2011, a distanza di ben quattro mesi dalla sua adozione;

l'adozione del decreto ministeriale impone ora ai diversi atenei una complessa e defatigante riprogettazione della propria offerta formativa, peraltro già definita in tempi assai recenti con il decreto ministeriale n. 544 del 2007, che necessita di adeguati tempi operativi e di programmazione;

sul decreto ministeriale in questione non è stato chiesto al Consiglio universitario nazionale di rendere il proprio parere nonostante il provvedimento sia destinato a incidere profondamente sulla programmazione didattica degli atenei nei prossimi anni, inducendo lo stesso organismo, nell'adunanza del 6 ottobre 2010, ad adottare una propria mozione per manifestare «vivo disappunto» a tale proposito. Nella medesima mozione il Consiglio universitario nazionale ha espresso un giudizio decisamente negativo sull'approccio adottato per la redazione nel decreto ministeriale contestandone la stessa ragione d'essere, dichiarata nella premessa e cioè che il precedente decreto ministeriale n. 544 del 2007 non abbia portato progressi significativi in ordine alla proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale. Il Cun, infatti, ricorda che «dai dati disponibili nelle Banche dati del Miur e del Cineca risulta che, dopo aver raggiunto un numero massimo pari a 5519 nell'anno accademico 2007/2008, il numero di corsi di studio non potrà superare nel corrente anno accademico la soglia dei 4598 immessi in banca dati Off.f Inoltre, i corsi aperti alle immatricolazioni pure, vale a dire i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, dopo aver raggiunto un picco di 3103 non potranno essere nel nuovo anno accademico più di 2501, con un sostanziale ritorno alle dimensioni precedenti alla riforma dei due cicli quando i corsi erano 2444;

l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 17 del 2010 dispone che «i termini temporali per l'applicazione del presente decreto sono stabiliti con il decreto ministeriale relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012, in coerenza con l'attuazione del quadro generale delle indicazioni operative previste da tali linee generali d'indirizzo finalizzato alla razionalizzazione e alla qualificazione dell'offerta formativa»;

lo schema del citato decreto ministeriale relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012 è stato trasmesso, per il previsto parere, a Crui, Cun e Cnsu con nota n. 105 il 27 ottobre 2010, cioè al termine del primo anno del triennio di adozione;

ai medesimi soggetti, con successiva nota n. 128 del 16 dicembre 2010 il Ministero ha comunicato che nel decreto ministeriale sulla programmazione per il triennio 2010-2012 «è stato impropriamente omesso di precisare, al termine del § 34-bis dell'allegato B, che il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17 (requisiti necessari all'attivazione dei corsi di studio) dovrà comunque trovare applicazione a decorrere dall'anno accademico 2011/2012»;

nell'adunanza del 17 dicembre 2010, il Consiglio universitario nazionale ha espresso il previsto parere, circostanziato ed analitico, nel quale sono state evidenziate molte criticità sui contenuti dello schema di decreto sulla programmazione triennale 2010-2012. In quella stessa adunanza e stata altresì approvata una mozione sulla citata nota n. 128 del 16 dicembre 2010, nella quale si osserva che tale nota, anche alla luce del ritardo con cui sarà adottato il decreto ministeriale sulla programmazione per il triennio 2010-2012, «introdurrebbe una sostanziale modifica nella tempistica sulla base della quale gli Atenei hanno già predisposto l'offerta formativa per l'anno accademico 2011/2012. Inoltre, la rimodulazione dei termini temporali per la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa (sezioni RAD e Off.F) dovrebbe essere necessariamente estesa e tale da risultare di fatto incompatibile con i tempi richiesti per l'esame degli ordinamenti da parte del Consiglio universitario nazionale, il loro inserimento nella banca dati Off.F e l'approvazione dei manifesti degli studi per il regolare avvio del prossimo anno accademico con grave disagio non solo per gli Atenei ma soprattutto per gli studenti»;

nonostante la precisa denuncia del Consiglio universitario nazionale, il Ministero con nota n. 130 del 20 dicembre 2010 ha comunicato agli atenei che «Al fine di corrispondere alle richieste di precisazione pervenute per le vie brevi con riferimento all'anno accademico a decorrere dal quale trova applicazione il predetto decreto ministeriale n. 17/2010, il Ministro con nota n. 128 del 16 dicembre 2010, inviata a CRUI, CUN e CNSU, che si unisce in copia e al cui testo si fa rinvio, ha precisato che i nuovi requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale n. 17/2010 trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2011/2012.». Nella stessa nota si informano gli atenei che sono stati procrastinati i termini per la chiusura della banca dati dell'offerta formativa, ma soprattutto si comunica che: «Considerato che non sarà comunque possibile dare attuazione al quadro delle indicazioni operative previste nel decreto ministeriale relativo alle linee generali d'indirizzo 2010-2012 in tempo utile per il prossimo anno accademico 2011/2012, si fa presente che nuovi criteri e procedure per l'inserimento dei corsi di studio di studio nella Banca dati dell'offerta formativa coerenti con le predette linee generali d'indirizzo potranno essere definiti, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 17/2010, soltanto con decorrenza dal successivo anno accademico 2012/2013. Pertanto, per l'anno accademico 2011/2012, le operazione relative alla verifica del possesso dei requisiti necessari di cui al decreto ministeriale n. 17/2010 e all'inserimento dei corsi nella Banca dati dell'offerta formativa verranno effettuate, nei termini temporali sopraindicati, secondo i medesimi criteri e procedure utilizzati negli anni passati»;

il Consiglio nazionale degli studenti universitari non è stato convocato in tempo utile e non ha ricevuto la richiesta di parere sul decreto ministeriale n. 17 del 2010, sebbene di fondamentale rilievo per il percorso di formazione degli studenti: il Consiglio ha pertanto espresso fondati rilievi al decreto con una mozione adottata all'unanimità e inviata al Ministro in data 18 gennaio 2011, nella quale si afferma, tra l'altro, che «Gli studenti rischiano di vedere tagliata l'Offerta Formativa in maniera non utile ai fini della Qualificazione che deve accompagnare la Razionalizzazione del sistema universitario, così come previsto dal Decreto Ministeriale sulle Linee Generali d'Indirizzo di Programmazione dell'Università 2010-2012. I curricula infatti, che nel Decreto rientrano nel calcolo dei requisiti di docenza minima, in questi anni hanno spesso contribuito ad ampliare e migliorare l'offerta formativa; e il non ragionato «taglio» di alcuni di essi, per rispettare i Requisiti, rischia di limitare l'offerta formativa eliminando i percorsi di studio migliori, o perlomeno non quelli in eccedenza»;

oltre al palese ritardo nella comunicazione dell'entrata in vigore dei requisiti identificati nel decreto ministeriale n. 17 del 2010, si sottolinea anche, opportunamente, la concomitanza dell'attuazione di tali requisiti con la modifica degli statuti per ridefinire gli organi accademici e l'articolazione interna delle strutture didattiche e scientifiche, a cui dovranno attendere tutti gli atenei nei prossimi sei mesi a seguito dell'approvazione della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e la preoccupazione che tale contestualità suscita nei rappresentanti del sistema universitario così come nelle componenti di docenti, ricercatori e studenti;

questa osservazione induce a riconsiderare l'opportunità di avviare un'operazione tanto impegnativa e defatigante ad opera di organi collegiali destinati ben presto ad essere sostituiti nella loro composizione e articolazione scientifica e disciplinare da quelli delineati nella legge sopravvenuta n. 240 del 2010 e che, evidentemente, sono stati giudicati più adeguati a promuovere quel rinnovamento della organizzazione e della definizione dei modelli formativi coerenti con i nuovi indirizzi programmatici per gli atenei;

la legge sopravvenuta n. 240 del 2010 prevede, infatti, il superamento delle facoltà e l'incardinamento dei corsi di laurea in nuove strutture dipartimentali, diverse in numero e composizione, con conseguente necessità per gli atenei di rivedere, a seguito dell'approvazione dei statuti, l'intero impianto formativo; si obbligherebbero quindi gli atenei a modificare l'offerta formativa per il 2011-2012 ai fini di rispettare i requisiti imposti dal decreto ministeriale n. 17 del 2010 e a modificarla nuovamente nell'anno immediatamente successivo, in coerenza con il nuovo disegno delle strutture didattiche previsto dalla riforma. Ciò comporterebbe non solo un inutile dispendio di risorse nell'anno in corso per una progettazione di breve respiro, ma anche la grossa difficoltà di dover gestire negli anni futuri diversi ordinamenti didattici che verrebbero a sovrapporsi in ragione delle diverse «annate» di partenza. Creerebbe inoltre disorientamento negli studenti presenti e futuri, nonché per la collettività nel suo complesso, costretta a misurarsi con un quadro di offerta in continuo mutamento, non soggetto ad alcuna sedimentazione che ne permetta una riconoscibilità oltre che una valutazione -:

se il ministro interrogato non ritenga che l'applicazione del decreto ministeriale n. 17 del 2010 sui nuovi requisiti necessari all'attivazione di tutti i corsi di studio (peraltro registrato dalla Corte dei conti solo il 20 gennaio 2011) vada procrastinata, in considerazione: a) della mancata pubblicazione del decreto ministeriale relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012 alla quale è subordinata l'entrata in vigore del detto decreto ministeriale n. 17 del 2010; b) della mancata espressione del parere da parte del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari; c) della inusuale procedura di integrare il testo di un decreto in via di adozione mediante una nota; d) della programmazione dell'offerta formativa per il prossimo anno accademico che gli atenei, nelle more dell'entrata in vigore del detto decreto ministeriale n. 17 del 2010 - sul cui ritardo è responsabile il Ministero -, hanno già predisposto secondo la tempistica e le disposizioni del decreto ministeriale n. 544 del 2007; e) della impossibilità tecnica da parte del Ministero di verificare, per l'anno accademico 2011/2012, il rispetto dei requisiti che il Ministero stesso prevede per i corsi di studio, con la certa conseguenza, ad avviso degli interroganti, di caos informativo e organizzativo; f) della inevitabile riduzione dell'offerta formativa, dovuta al criterio della razionalizzazione adottato nel decreto ministeriale medesimo, che determinerà la diminuzione dell'apporto dell'università pubblica alla domanda di alta formazione del Paese, in generale, e degli studenti, in particolare; g) dell'opportunità di avviare questo delicato e determinante processo di incisiva riprogettazione dell'offerta formativa, ad opera di organismi in condizioni di rinnovata legittimazione accademica, a seguito della revisione organizzativa delle strutture didattiche e scientifiche degli atenei, che dovrebbe assicurare quegli spazi di autonomia, differenziazione ed eccellenza dei corsi di studio, giustamente rivendicati dalla rappresentanza studentesca del Consiglio nazionale degli studenti universitari.(5-04110)