GHIZZONI, COSCIA, DE PASQUALE, SIRAGUSA, ANTONINO RUSSO, DE TORRE, PES e ROSSA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
è stata di recente accolta dal tribunale amministrativo regionale del Lazio la prima class action italiana contro la pubblica amministrazione;
l'azione avviata contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fa riferimento alle cosiddette «classi pollaio», ossia quelle aule scolastiche nelle quali il numero di alunni supera i limiti fissati dalla legge, con grave danno per la sicurezza di studenti e insegnanti;
dal punto di vista della giurisdizione, il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto immediatamente applicabile la legge sulla class action contro le amministrazioni pubbliche, in quanto: «Sono in primo luogo da sciogliersi i dubbi circa i profili di ammissibilità dell'azione, dichiaratamente fondata sulle norme di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198 (in Gazzetta Ufficiale, 31 dicembre, n. 303) recante "attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici". Trattasi di uno strumento di tutela aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal codice del processo, azionabile da singoli "titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori" od anche da "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati" comunque appartenenti alla pluralità citata»;
in tema di numero massimo di alunni per aula, il tribunale amministrativo regionale ha dedotto la mancata emanazione, del «piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica» previsto dall'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81. La norma, da ultimo citata, prescrive che «per il solo anno scolastico 2009-2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze», «il decreto interministeriale del 23 settembre 2009, emanato in dichiarata attuazione dell'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, non avrebbe la natura ed i requisiti di un piano di riqualificazione scolastica ma quelli, ben più limitati, di un elenco di edifici scolastici in situazione di criticità per i quali sono ammessa deroghe rispetto al numero massimo di alunni. La natura contingente e non pianificatoria dell'elenco adottato risulterebbe altresì dal limite che le stesse amministrazioni avrebbero concordemente fissato in seno al decreto, consistente nell'inserimento - fra le situazioni critiche - di un massimo del 28 per cento delle strutture scolastiche insistenti nel territorio regionale;
il tribunale amministrativo regionale, accertata la mancata emanazione del piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ha ordinato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze, l'emanazione, di concerto, del predetto piano generale, entro 120 giorni dalla comunicazione o notifica della sua sentenza in materia;
pertanto, il Ministro interrogato ha 120 giorni di tempo per emanare un piano in grado di rendere sicure le aule scolastiche ed evitare il formarsi di classi da 35 o 40 alunni ciascuna;
la stampa ha riportato dichiarazioni del Ministro interrogato che tendono a eludere o a ridimensionare il significato di tale decisione del tribunale amministrativo -:
quali siano le iniziative concrete che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca intende adottare per dare attuazione a quanto previsto dalla sopracitata sentenza del tribunale amministrativo regionale Lazio e dalle disposizioni regolamentari vigenti.
(5-04107)