RONDINI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
i bandi di ammissione per i laureati in farmacia alle scuole di specializzazione in farmacia ospedaliera sono autonomamente emanati dalle università sulla base di studenti iscrivibili, tenendo conto delle strutture in loro possesso o in convenzione;
in effetti l'articolo 8 della legge n. 401 del 2000 detta disposizioni in merito alla formazione specialistica dei «laureati non medici» dell'area sanitaria: la norma dispone che sia determinato con le stesse modalità prescritte per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, anche il fabbisogno triennale dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi da iscrivere alle scuole di specializzazione post-laurea, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio;
la suddetta disposizione non ha alcuna copertura finanziaria, in quanto, a differenza di quanto avviene per i medici, la rilevazione annuale del fabbisogno dei suddetti specialisti, ulteriore requisito indispensabile dopo la copertura finanziaria, non è mai stata attuata dal Ministro interrogato;
a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 è entrato in vigore il nuovo ordinamento didattico delle scuole di area sanitaria, decreto ministeriale 5 agosto 2005, e i relativi «standard e requisiti minimi delle scuole di specializzazione», decreto ministeriale 20 marzo 2006, che ha previsto in specie «la classe delle specializzazioni in farmaceutica» nella tipologia di «farmacia ospedaliera»;
l'attuazione del predetto decreto ministeriale non ha comunque determinato equiparazione fra le categorie di medici e non medici, in quanto mentre per i laureati in medicina le risorse sono stornate per effetto delle direttive comunitarie e dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991, per i laureati in farmacia l'insussistente rilevazione e relativa programmazione, riconduce la questione «all'esercizio di una discrezionalità amministrativa» non suffragata in termini di «atto dovuto da un espresso supporto normativo»;
l'assimilazione del percorso formativo dei laureati in medicina ed in farmacia nelle rispettive scuole di specializzazione, viene peraltro data attraverso un provvedimento normativo regolamentare di natura secondaria (decreto ministeriale 1
o agosto 2005), che oltretutto non pone in termini espressi la postulata equiparazione degli uni con gli altri;
di fatto sembrerebbe che i corsi riservati ai «non medici» non rientrino in quelli di particolare interesse per il sistema sanitario nazionale, quindi da considerarsi alla stregua delle scuole di specializzazione dell'area giuridica, dell'area psicologica e dei beni culturali;
tale discriminazione comporta la progressiva impossibilità di realizzare il fisiologico turn over del personale farmacista ospedaliero, il cui fabbisogno occupazionale risulta essere di circa 150 unità annue -:
alla luce dei possibili ed eventuali rilievi di responsabilità civile dell'amministrazione dello Stato per omessa trasposizione delle direttive comunitarie, se non ritenga opportuno assumere le necessarie iniziative per predisporre lo stanziamento di idonee risorse per la programmazione formativa dei farmacisti ospedalieri, nonché per la corresponsione del trattamento economico annuo agli specializzandi, in modo da rendere cogente l'articolo 8 della legge 401 del 2000. (5-04052)