BERNARDO e CICCIOLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
la disciplina in materia di detrazione IRPEF delle spese di ristrutturazione edilizia, introdotta nell'ordinamento tributario dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998), è stata costantemente prorogata negli anni successivi;
la detraibilità, inizialmente prevista solo in favore degli interventi effettuati dai proprietari degli immobili, è stata successivamente estesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, prevedendosi in tal caso che la detrazione possa essere fruita dal successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari;
da ultimo, l'articolo 1, comma 17, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha prorogato tale disciplina fino al 2012;
in tale contesto, l'articolo 1, comma 387, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nel prorogare, per l'anno fiscale 2007, la detraibilità delle medesime spese di ristrutturazione, fa tuttavia riferimento alle sole spese sostenute dai proprietari e non anche a quelle sostenute dalle imprese, di cui al predetto articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001;
l'esclusione, con riferimento al solo anno fiscale 2007, della detraibilità delle spese di ristrutturazione sostenute da imprese che abbiano successivamente rivenduto l'immobile, determinerebbe una differenziazione nel regime tributario applicabile a fattispecie che il legislatore ha invece regolato unitariamente negli anni precedenti e successivi, la quale risulterebbe priva di una giustificazione logica, penalizzando i contribuenti che hanno acquistato una casa ristrutturata nel corso del 2007 -:
se le spese per interventi di restauro o ristrutturazione edilizia effettuati nel corso del 2007 da imprese che abbiano successivamente rivenduto l'immobile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, siano effettivamente indetraibili ai fini IRPEF, e se ritenga in tal caso opportuno adottare iniziative volte ad eliminare tale disparità di trattamento.
(5-04025)