ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 415 del 11/01/2011
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDO MAURIZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 11/01/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CICCIOLI CARLO POPOLO DELLA LIBERTA' 11/01/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/01/2011
Stato iter:
12/01/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/01/2011
Resoconto CICCIOLI CARLO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 12/01/2011
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/01/2011
Resoconto CICCIOLI CARLO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/01/2011

SVOLTO IL 12/01/2011

CONCLUSO IL 12/01/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04025
presentata da
MAURIZIO BERNARDO
martedì 11 gennaio 2011, seduta n.415

BERNARDO e CICCIOLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

la disciplina in materia di detrazione IRPEF delle spese di ristrutturazione edilizia, introdotta nell'ordinamento tributario dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per il 1998), è stata costantemente prorogata negli anni successivi;

la detraibilità, inizialmente prevista solo in favore degli interventi effettuati dai proprietari degli immobili, è stata successivamente estesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002), anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, prevedendosi in tal caso che la detrazione possa essere fruita dal successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari;

da ultimo, l'articolo 1, comma 17, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha prorogato tale disciplina fino al 2012;

in tale contesto, l'articolo 1, comma 387, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nel prorogare, per l'anno fiscale 2007, la detraibilità delle medesime spese di ristrutturazione, fa tuttavia riferimento alle sole spese sostenute dai proprietari e non anche a quelle sostenute dalle imprese, di cui al predetto articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001;

l'esclusione, con riferimento al solo anno fiscale 2007, della detraibilità delle spese di ristrutturazione sostenute da imprese che abbiano successivamente rivenduto l'immobile, determinerebbe una differenziazione nel regime tributario applicabile a fattispecie che il legislatore ha invece regolato unitariamente negli anni precedenti e successivi, la quale risulterebbe priva di una giustificazione logica, penalizzando i contribuenti che hanno acquistato una casa ristrutturata nel corso del 2007 -:

se le spese per interventi di restauro o ristrutturazione edilizia effettuati nel corso del 2007 da imprese che abbiano successivamente rivenduto l'immobile, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, siano effettivamente indetraibili ai fini IRPEF, e se ritenga in tal caso opportuno adottare iniziative volte ad eliminare tale disparità di trattamento.
(5-04025)