RIVOLTA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008 n. 140, è stato emanato il «Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
il predetto regolamento di delegificazione ridefinisce la disciplina concorsuale recata dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i criteri indicati dal regolamento di delegificazione sono cosi riassumibili:
a) cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
b) unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica;
c) accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, subordinatamente al requisito di un quinquennio di servizio;
d) previsione di una preselezione, mediante prove di carattere culturale e professionale (in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli), e successive prove scritte ed orali;
e) periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento;
l'articolo 1, comma 619, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto, in attesa della predetta nuova procedura concorsuale una disciplina transitoria per le nomine dei dirigenti scolastici fino all'anno scolastico 2008/2009;
il predetto comma ha previsto che i posti disponibili fossero assegnati ad alcune categorie di candidati al corso concorso ordinario bandito nel 2004, con precedenza rispetto alle altre categorie indicate dalla medesima legge finanziaria (all'articolo 1, comma 605) per coprire ulteriori posti vacanti fino all'anno scolastico 2009/2010 (e cioè candidati ai corsi concorsi riservati banditi nel 2002 e nel 2004), attuando una sanatoria per i candidati con provvedimento cautelare, in base al quale, pur non avendo ancora il giudizio di merito, questi potevano essere inseriti nelle graduatorie dei vincitori e di entrare in ruolo a partire dal 1
o settembre 2007;
l'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha introdotto il principio dell'interregionalità e dell'intersettorialità delle assegnazioni in ruolo e la trasformazione delle graduatorie di merito dei dirigenti scolastici da graduatorie triennali a graduatorie ad esaurimento, in netto contrasto con quanto previsto dal bando di concorso del 2004;
il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ha autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a indire il citato concorso per 2871 posti di dirigente scolastico;
a decorrere dall'anno scolastico in corso non si potranno più conferire incarichi di direzione scolastica -:
quali iniziative intenda intraprendere per indire al più presto il relativo bando di concorso, anche al fine porre fine alle anomalie di sofferenza gestionale e istituzionale in cui entrano le scuole coinvolte nelle reggenze, che generano statisticamente ricorsi da parte delle famiglie, delle associazioni dei genitori e dei consumatori, degli enti locali, con oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione, derivandone, infatti, un vulnus al rispetto del principio costituzionale di legalità e di buon andamento dell'agire dei pubblici poteri. (5-04020)