MILO, ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il comma 344 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto che per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori di cui all'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;
con la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) l'agevolazione del 55 per cento per gli interventi di risparmio energetico è stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, sono stati previsti nuovi valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale, ai fini dell'applicazione della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006;
un contribuente, nell'anno 2007, ha usufruito delle agevolazioni fiscali del 55 per cento per l'installazione di un impianto geotermico a bassa entalpia, che ha consentito di ottenere un indice inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori limite fissati per quell'anno e, nell'anno 2010, aprendo una nuova procedura, ha effettuato sullo stesso immobile varie opere per il miglioramento dei valori di trasmittenza termica, con un ulteriore conseguimento di risparmio energetico nel rispetto dei nuovi valori limite vigenti per il 2010 -:
se sia possibile eseguire sullo stesso immobile, nel corso del triennio 2007-2010, più interventi rientranti nelle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, intesi come singoli interventi e non come prosecuzione dei precedenti anche dal punto di vista formale, al seguito dei quali, con ogni intervento, si è conseguito un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori limite fissati per ciascun anno interessato, e se quindi sia possibile fruire singolarmente fino all'importo massimo di euro 100.000,00, per ogni intervento effettuato autonomamente, della detrazione del 55 per cento. (5-03909)