FUGATTI, GRIMOLDI e COMAROLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
la società Idra Patrimonio spa e altri soggetti proprietari di cespiti strumentali all'erogazione del servizio idrico e soggetti incaricati alla gestione delle reti di proprietà comunali hanno messo tali beni a disposizione della società Brianzacque S.r.l., con sede a Monza, soggetto erogatore del servizio idrico;
la legge della regione Lombardia n. 26 del 2003 definiva il modello gestionale del servizio idrico integrato, prevedendo la separazione obbligatoria delle attività tra il soggetto gestore ed il soggetto erogatore; ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato C della delibera della giunta regionale n. 8/7450 del 13 giugno 2008, viene stabilito che «l'erogatore ed il gestore sono autorizzati a percepire, come corrispettivo (... omissis ...) la quota parte della Tariffa individuata nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente (... omissis ...). In particolare l'erogatore si impegna nei confronti del gestore, che accetta, ad incassare dagli utenti serviti l'intera tariffa (... omissis ...) in parte in nome e per contro proprio in parte in nome proprio ma per conto del gestore conformemente a quanto stabilito nel contratto di mandato senza rappresentanza (... omissis ...)»;
la società ha sottoscritto con gli altri soggetti proprietari un contratto, mediante il quale veniva conferito congiuntamente alla Brianzacque s.r.l mandato senza rappresentanza ad incassare la tariffa prevista per l'erogazione del servizio idrico in parte in nome proprio e per contro delle medesime società; Brianzacque s.r.l. è, così, l'unico titolare dei rapporti nei confronti dell'utenza, svolgendo le attività di bollettazione, fatturazione e incasso;
trattandosi di quote parte della medesima tariffa relativa ai due rami del servizio idrico (regolamento della regione Lombardia 28 febbraio 2005, n. 4), le medesime quote, dovrebbero essere assoggettate ad IVA nella misura del 10 per cento ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-sexiesdecies allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sia nei rapporti tra mandatario e utente, sia nei rapporti tra mandatario e mandante, in virtù anche di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo il quale nel mandato senza rappresentanza che ha ad oggetto l'acquisto o la vendita di servizi, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario;
esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso specifico, tanto che la società ha già presentato due interpelli alla direzione regionale per la Lombardia dell'Agenzia delle entrate -:
se il mandato senza rappresentanza sottoscritto dalle parti possa qualificare la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se, in caso di risposta affermativa, Idra Patrimonio s.p.a. possa fatturare a Brianzacque s.r.l. le quote parti della tariffa relativa ai due rami del servizio idrico applicando l'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi della Tabella A parte III, n. 127-sexiesdecies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e se, quindi, le medesime quote debbano essere assoggettate ad IVA nella misura del 10 per cento sia nei rapporti tra mandatario e utente, sia nei rapporti tra mandatario e mandante.
(5-03873)