ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03871

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 400 del 23/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: SOGLIA GERARDO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 23/11/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/11/2010
Stato iter:
24/11/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 24/11/2010
Resoconto SOGLIA GERARDO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 24/11/2010
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 24/11/2010
Resoconto SOGLIA GERARDO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/11/2010

SVOLTO IL 24/11/2010

CONCLUSO IL 24/11/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03871
presentata da
GERARDO SOGLIA
martedì 23 novembre 2010, seduta n.400

SOGLIA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

risulta che alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate starebbero inviando a numerosi lavoratori autonomi, in base ad attività di controllo formale delle dichiarazioni svolte ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, avvisi di accertamento, con i quali si chiede a tali contribuenti il versamento di maggiori imposte a titolo di IRPEF, in relazione alla quota degli emolumenti versati ai medesimi professionisti a fronte di prestazioni professionali, per la quale i soggetti committenti sono tenuti ad applicare la ritenuta d'acconto del 20 per cento;

in tal modo, i contribuenti interessati sarebbero, di fatto, costretti a versare due volte l'imposta sulla quota di reddito per la quale l'obbligo impositivo è già stato assolto, attraverso il predetto meccanismo della ritenuta a titolo d'acconto, dal soggetto richiedente la prestazione professionale;

tale atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria, il quale si pone, ad avviso dell'interrogante, in evidente contraddizione con i princìpi costituzionali in materia tributaria, nonché con i più elementari princìpi concernenti i rapporti tra fisco e contribuenti sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, è stato motivato dagli uffici tributari in ragione dell'asserita impossibilità di verificare se i committenti abbiano o meno operato, sui predetti emolumenti, la prevista ritenuta a titolo d'acconto;

tale motivazione appare all'interrogante in primo luogo infondata, in quanto l'Amministrazione tributaria dispone degli strumenti necessari per verificare la reale effettuazione delle predette ritenute, nonché, in secondo luogo, del tutto inconferente, in quanto non possono essere addebitate ad un contribuente le conseguenze derivanti dall'inadempimento di un obbligo tributario gravante su altro soggetto;

al di là della questione specifica, dedicare rilevanti risorse dell'Amministrazione ad attività di accertamento di carattere eminentemente formale appare in contraddizione con la scelta strategica di politica tributaria, operata dal Governo, di focalizzare gli sforzi per il contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale su accertamenti di natura sostanziale, che permettano di individuare quote rilevanti di materia imponibile sottratta a tassazione;

in tale contesto appare dunque urgente verificare tale circostanza, onde evitare che eventuali interpretazioni distorte o miopi della disciplina tributaria da parte di singoli uffici dell'Amministrazione possano comportare un vulnus in danno dei contribuenti onesti -:

se le circostanze riportate in premessa corrispondano a verità e quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo sull'Agenzia delle entrate, per evitare che gli uffici tributari avviino procedure di accertamento nei confronti di lavoratori autonomi chiedendo loro il versamento di maggiori imposte relativamente alla quota di emolumenti di natura professionale per la quale il soggetto committente è tenuto all'effettuazione della ritenuta d'acconto. (5-03871)