ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03870

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 400 del 23/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: DE PASQUALE ROSA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/11/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 23/11/2010
Stato iter:
12/01/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/01/2011
Resoconto PIZZA GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 12/01/2011
Resoconto DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/11/2010

DISCUSSIONE IL 12/01/2011

SVOLTO IL 12/01/2011

CONCLUSO IL 12/01/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03870
presentata da
ROSA DE PASQUALE
martedì 23 novembre 2010, seduta n.400

DE PASQUALE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:



in merito ai bambini di due anni e mezzo da inserire nelle sezioni di scuola dell'infanzia, all'intesa ANCI - organizzazioni sindacali sulle anticipazioni nella scuola dell'infanzia non ha fatto seguito nessun documento attuativo o circolare che ne stabilisca il numero massimo in ogni sezione;


infatti, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, non entra affatto nel merito della questione: «1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. 2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:


a) disponibilità dei posti;


b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;


c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;




pertanto, ove c'è disponibilità di posti, si possono costituire sezioni eterogenee di 25-26 alunni, di due anni e mezzo senza limiti;



considerato che nel nido il rapporto puericultrice-bambini è 1 a 6, nella scuola dell'infanzia, in virtù di una discutibile previsione normativa, per i bambini di due anni e mezzo il rapporto diventa di 1 a 26;



è una, realtà paradossale, con difficoltà enormi per l'insegnante di gestire tale situazione, da tutti i punti di vista: difficoltà didattica che presume bambini autonomi con una maggiore maturazione psicologica-emotiva-affettiva-linguistica-cognitiva;


inoltre, è impossibile tenere sotto controllo un numero così elevato di bambini piccoli e garantirne la sicurezza e l'incolumità fisica. Senza aggiungere la riduzione drastica di personale ausiliario e l'assenza di finanziamenti che hanno ridotto all'osso i materiali didattici a disposizione;


inoltre, le indicazioni già a suo tempo impartite con il protocollo tra il coordinamento nazionale per le politiche dell'infanzia e della scuola e l'associazione nazionale dei comuni italiani, per concordare le modalità di accoglimento dei bambini di due anni e mezzo alla scuola dell'infanzia per l'attivazione della sperimentazione di cui all'articolo 7 della legge n. 53 del 2003, erano indirizzate in un senso molto diverso rispetto a quanto effettivamente oggi avviene nelle nostre scuole materne, rendendo molto difficile la possibilità di insegnamento nelle classi ove sono presenti bambini anticipatari -:






se il Ministro non ritenga di prioritaria importanza ed urgenza assumere iniziative per disciplinare dettagliatamente le modalità e le condizioni per l'ingresso e l'accoglienza, presso le scuole materne, di bambini anticipari rispetto a quelle di tre anni;



se il Ministro non ritenga indispensabile coinvolgere in questo procedimento applicativo tutte le istituzioni competenti in questa materia.(5-03870)