ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03839

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 396 del 17/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: DAMIANO CESARE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/11/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
GATTI MARIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
LETTA ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
MIGLIOLI IVANO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
RAMPI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
SANTAGATA GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/11/2010
Stato iter:
18/11/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/11/2010
Resoconto BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 18/11/2010
Resoconto RAVETTO LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 18/11/2010
Resoconto BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/11/2010

SVOLTO IL 18/11/2010

CONCLUSO IL 18/11/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03839
presentata da
CESARE DAMIANO
mercoledì 17 novembre 2010, seduta n.396

DAMIANO, BERRETTA, BELLANOVA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI. GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il disegno di legge dal titolo «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 32 contiene una norma gravemente penalizzante per i lavoratori titolari di contratti a termine;

l'articolo citato, infatti, al comma 1, prevede il termine di 60 giorni per l'impugnativa del licenziamento a pena di decadenza;

il comma 4 stabilisce che tale disposizione si applica anche: «a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza alla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge»;

ciò significa che si applica il termine di 60 giorni per l'impugnativa del licenziamento anche ai casi di contestazione di irregolarità nei contratti a carattere temporaneo e precario;

si tratta di una profonda novità che pone i lavoratori in questione, alla scadenza del contratto, in una profonda incertezza se attendere l'eventuale rinnovo del contratto qualora terminato, o eventualmente impugnare il contratto qualora presenti irregolarità;

le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano anche a tutti i rapporti a tempo determinato conclusi prima dell'entrata in vigore del cosiddetto «Collegato lavoro»; dunque allo scadere del termine di 60 giorni dal momento dell'entrata in vigore della legge in oggetto, non sarà più possibile per i lavoratori precari che hanno riscontrato irregolarità nel proprio contratto adire alla giustizia;

la conseguenza di tale disposizione sarà duplice: molti lavoratori, non avendo le informazioni sufficienti in un lasso di tempo cosi ristretto, perderanno per sempre la possibilità di adire all'autorità giudiziaria qualora il contratto presenti irregolarità, mentre coloro che ne saranno informati, è presumibile, che si affrettino comunque ad impugnarlo generando un forte aumento del contenzioso in un breve lasso di tempo -:

se non ritenga di dover intervenire con urgenza tramite un'apposita iniziativa normativa al fine di risolvere i problemi generati all'articolo 32 nei confronti dei lavoratori titolari di contratti a termine affinché non si verifichi una vera e propria discriminazione nei confronti di tali lavoratori, già di per sé soggetti deboli del mercato del lavoro. (5-03839)