ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03818

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 395 del 16/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/11/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010
ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2010


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • TURISMO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/11/2010
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 23/11/2010
Stato iter:
18/01/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/01/2011
Resoconto GALAN GIANCARLO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 18/01/2011
Resoconto CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/11/2010

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/11/2010

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 23/11/2010

DISCUSSIONE IL 18/01/2011

SVOLTO IL 18/01/2011

CONCLUSO IL 18/01/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03818
presentata da
SUSANNA CENNI
martedì 16 novembre 2010, seduta n.395

CENNI, BRANDOLINI e ZUCCHI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro del turismo.
- Per sapere - premesso che:
in data 7 ottobre 2010 la Conferenza Stato-regioni ha approvato la relazione sullo stato di applicazione della legge n. 157 del 1992, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria»;
la suddetta relazione è prevista, nello specifico, dal comma 1 dell'articolo 35 della citata legge n. 157 del 1992;
da quanto denunciato, anche a mezzo stampa, da alcune associazione venatorie, sembra che tale approvazione sia avvenuta senza il parere preventivo del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (Ctfvn), nonostante l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992 conferisca a tale Comitato compiti di organo tecnico-consultivo per tutto ciò che concerne la corretta applicazione della normativa in questione (comma 3);
il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (come dispone il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 157 del 1992) è composto «da tre rappresentanti nominati al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano»;
va segnalato in questo contesto che nel corso delle precedenti riunioni del Comitato tecnico faunistico-venatorie (a quanto risulta agli interroganti anche a seguito di precise segnalazioni di rappresentati di associazioni venatorie presenti) sia l'allora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia, sia i delegati del medesimo dicastero, avevano assunto precisi impegni in ordine al coinvolgimento dei Comitato al fine di salvaguardarne le funzioni consultive. Il Comitato, attraverso i suoi componenti, avrebbe dovuto e potuto così esprimere un parere prima della presentazione del testo per la delibera della Conferenza Stato-regioni, atto che precede di fatto la presentazione della relazione stessa al Parlamento;
dal momento che è quasi un anno (precisamente dal 2 dicembre del 2009) che il Comitato faunistico-venatorie non viene convocato, non sembrano oggettivamente sussistere le condizioni affinché il Comitato stesso abbia potuto svolgere pienamente le proprie funzioni ed esprimere il parere sulla relazione concernente lo stato di applicazione della legge n. 157 del 1992 (che come già ricordato è stata approvata il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza Stato-regioni);
si registra, al contrario, che è stato recentemente costituito, presso il Dipartimento per lo sviluppo, la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato «Animal Friendly», organo che si è espresso in numerose occasioni in tema di accesso venatorie ai fondi agricoli e di attività venatoria, e che dalle dichiarazioni emerse sulla stampa risulterebbe promotore di iniziative volte a rivedere le norme che regolano l'accesso ai fondi privati. In tale Comitato non sono presenti, al momento, rappresentanti delle associazioni venatorie, dell'Ispra, nonché le altre componenti previste dalla legge n. 157 del 1992 (che invece fanno già parte del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale);
da quanto appena esposto appare quindi chiaro che si sarebbe in presenza di una situazione di evidente non conformità ad una legge dello Stato: il Comitato tecnico faunistico-venatorie nazionale, ad avviso dell'interrogante, viene di fatto esautorato dalle proprie funzioni, mentre indirizzi e progettualità in merito alla caccia vengono assunte da un nuovo comitato costituito da un altro dicastero estraneo, per competenza, rispetto a tale materia -:
se sia vero quanto riportato in premessa, se quindi il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale non venga convocato da circa un anno e se, conseguentemente, non abbia potuto esprimere il proprio parere, come disposto dall'ordinamento vigente, in merito alla relazione dello stato di applicazione della legge n. 157 del 1992;
se non si ritenga opportuno convocare in tempi brevi il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, al fine di salvaguardarne le funzioni consultive in relazione agli indirizzi politici e programmatici in materia di caccia;
se il Comitato «Animal Friendly», costituito dal Ministro del turismo, abbia competenze specifiche in materia di attività venatoria e, in tal caso, quali iniziative urgenti si intendano intraprendere per evitare che altri dicasteri assumano unilateralmente ruoli e funzioni non previsti dall'ordinamento nazionale vigente e chiaramente di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
(5-03818)