ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03815

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 395 del 16/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/11/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 16/11/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/11/2010
Stato iter:
17/11/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/11/2010
Resoconto SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 17/11/2010
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 17/11/2010
Resoconto SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/11/2010

SVOLTO IL 17/11/2010

CONCLUSO IL 17/11/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03815
presentata da
ALBERTO FLUVI
martedì 16 novembre 2010, seduta n.395

FLUVI e SANGA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

le società in house providing sono disciplinate nel nostro ordinamento dall'articolo 13, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale, con riferimento alla gestione ed erogazione di servizi pubblici locali, prevede che l'erogazione del servizio possa avvenire anche a mezzo di società in house;

la normativa e la giurisprudenza comunitaria hanno delineato la figura delle società in house (Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CEE, Corte di giustizia CE causa n. C-107/1998-Teckal) e hanno stabilito, come requisiti per la qualifica di tali società quali «organismi di diritto pubblico»: che il capitale sia interamente pubblico; che il controllo esercitato dall'ente affidante il servizio analogo a quello esercitato sui propri servizi; che l'attività esercitata della società deve realizzarsi prevalentemente con l'ente che esercita il controllo; la definizione di organismo pubblico è stata recepita nel nostro ordinamento dall'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici) che ha specificato che l'organismo di diritto pubblico può essere costituito anche in forma societaria purché sia: istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; l'attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 129/E del 9 novembre 2006, ha affermato che le società in house providing non possono fruire del regime di esenzione IVA di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto la «definizione di organismo di diritto pubblico dettata dal codice in materia di appalti pubblici non può ritenersi, in mancanza di qualsiasi indicazione normativa al riguardo, immediatamente applicabile ai fini fiscali per la delimitazione dell'ambito applicativo delle norma tributarie riferite ad enti ed organismi pubblici;

l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 37 dell'8 marzo 2007, ha inoltre ribadito che la disposizione che esclude dall'Iva gli enti pubblici (articolo 4, secondo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) non può essere applicata tout-court a soggetti aventi una natura giuridica diversa: l'esclusione dall'Iva dei predetti enti pubblici, tra cui gli enti locali, nello svolgimento di determinate attività di carattere autoritativo, deriva dal loro peculiare status giuridico, che non può essere trasferito automaticamente e in via interpretativa in capo ad altri soggetti;

è di tutta evidenza come una tale ambiguità abbia condotto a un incremento del contenzioso -:

se non si ritenga di assumere iniziative normative in ambito tributario in modo da estendere l'ambito di esenzione Iva anche alle prestazioni di servizi fornite agli enti locali da società operanti in house providing. (5-03815)