DI BIAGIO, BOCCHINO, GAROFALO, VINCENZO ANTONIO FONTANA, SALTAMARTINI, CIRIELLI, LANDOLFI, PAGLIA, CATONE e GIOACCHINO ALFANO. -
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per i rapporti con le regioni e coesione territoriale, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:
in Italia la panificazione rappresenta un'arte ed un settore produttivo dalla rilevanza imprescindibile, per il numero dei marchi «dop» e «doc» riconosciuti a livello territoriale, per il numero di piccole imprese artigiane e segnatamente per la
rilevanza che tale alimento riveste nel sistema agroalimentare del Paese;
ad oggi sussistono molteplici criticità in merito alla gestione del sistema della panificazione italiana, delle norme da seguire e soprattutto in materia di tutela della produzione artigianale italiana;
in particolare nella regione Campania, la legge regionale n. 2 del 1
o febbraio 2005, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane», prevede l'obbligo di confezionamento dei singoli pezzi di pane con carta trasparente per alimenti sigillata con etichettatura che riporta i dati di confezionamento, introducendo di fatto una pratica complessa ed onerosa per le piccole imprese artigiane della regione e addirittura dannosa per i consumatori, mettendo gravemente a rischio il futuro del pane fresco tradizionale campano;
le disposizioni del suddetto provvedimento, secondo gli interroganti, dovrebbero essere conciliate con la normativa nazionale e comunitaria in materia, che non riconosce un simile obbligo: infatti, la legge regionale sembrerebbe contrastare con l'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, emanato in attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, oltre che con l'articolo 26 della legge 4 luglio 1967, n. 580, recante «Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane»;
sotto il profilo della salvaguardia della competenza legislativa definita a livello costituzionale, la tutela della concorrenza e del mercato, che rappresenta un ulteriore obiettivo della legge regionale in questione, è materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato;
il provvedimento recherebbe, ad avviso degli interroganti, misure eccessivamente restrittive e non in linea con il fine indicato dalle disposizioni, andando ad intaccare le dinamiche di concorrenza tra i produttori, riflettendosi a livello comunitario, come un ostacolo al commercio e alla concorrenza tra panificatori nazionali e comunitari, in violazione degli articoli 28 e 30 Trattato istitutivo della Comunità europea;
disposizioni come quelle contenute nella legge n. 2 del 2005, così come evidenziato dall'Associazione dei panificatori campani (Assipan) e dagli alimentaristi (Fida) dell'Ascom-Confcommercio della provincia di Napoli comportano pesanti limitazioni alla libertà di impresa per quelle realtà già operanti che non volessero o non fossero economicamente in grado di ottemperare ai nuovi obblighi che prevedono investimenti di una certa rilevanza ed incidono, dunque, sulle capacità finanziarie delle imprese; infatti l'obbligo del confezionamento dei prodotti della panificazione pone in una gravissima situazione molte piccole aziende costrette a dotarsi di macchinari, il cui costo si aggira intorno ai 14.000 euro, sollevando il rischio di chiusura delle piccole realtà artigiane, circa l'80 per cento delle imprese panificatrici, con conseguente riflesso deleterio sui posti di lavoro nel settore e per il futuro di un prodotto artigianale importante per l'economia della regione;
le pratiche di confezionamento previste dalla legge dovrebbero comportare una variazione delle abitudini lavorative delle aziende panificatrici, obbligando gli artigiani a lavorare i prodotti con un anticipo di 5-6 ore, al fine di confezionare un prodotto non più caldo: pratica automaticamente disattesa dalle aziende che non potrebbero sostenere ritmi di lavoro al limite della sostenibilità e che inevitabilmente confezionano il pane ancora caldo nelle buste di plastica con conseguenze sulla salubrità del prodotto;
le disposizioni in questione comporterebbero un conseguente aumento del prezzo al consumo in quanto il costo dei macchinari da introdurre, dei nuovi spazi necessari da acquisire, le maggiori ore di lavorazione necessarie al preconfezionamento costringerebbero i panificatori ad incrementare il prezzo del prodotto -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto descritto in premessa e se, nel rispetto delle prerogative regionali e del riparto di competenze legislative
costituzionalmente definito, ritengano di assumere iniziative di carattere normativo finalizzate a garantire la tutela della concorrenza e del mercato nel settore della panificazione. (5-03766)