ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03727

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 392 del 09/11/2010
Firmatari
Primo firmatario: FERRARI PIERANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/11/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRESSA GIANCLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 09/11/2010
CORSINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 09/11/2010


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/11/2010
Stato iter:
10/11/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/11/2010
Resoconto FERRARI PIERANGELO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 10/11/2010
Resoconto MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 10/11/2010
Resoconto FERRARI PIERANGELO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/11/2010

SVOLTO IL 10/11/2010

CONCLUSO IL 10/11/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03727
presentata da
PIERANGELO FERRARI
martedì 9 novembre 2010, seduta n.392

FERRARI, BRESSA e CORSINI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 1-ter, conteneva misure volte all'emersione del lavoro domestico di assistenza familiare «irregolare»;

la norma prevedeva che il datore di lavoro, per ottenere la regolarizzazione, presentasse una dichiarazione presso lo sportello unico degli immigrati previo versamento di una somma forfettaria di 500 euro, entro il 30 settembre del 2009, ed era limitata, per i lavoratori extracomunitari, per ciascun nucleo familiare, ad una persona per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due persone per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza;

quella che era stata annunciata dal Governo come una grande azione di regolarizzazione di lavoratori domestici e nel campo dell'assistenza familiare, alla prova dei fatti si è dimostrata un'operazione a dir poco farraginosa, che ha causato la frustrazione di decine di migliaia di lavoratori immigrati nel nostro Paese, lavoratori che avevano sperato di uscire, finalmente, dalla loro condizione di irregolarità e di privazione dei più elementari diritti, oltre che il disagio di moltissime famiglie seriamente intenzionate a mettere in regola lavoratori per loro preziosi;

nella maggior parte dei casi ci si riferisce a persone presenti da molto tempo sul territorio italiano, inserite nel mondo del lavoro in modo irregolare contro la loro volontà: infatti è proprio dalla condizione di irregolarità che spesso derivano inaccettabili condizioni di sfruttamento;

la scelta del Governo di consentire l'emersione esclusivamente del lavoro domestico e di assistenza familiare ha concesso solo ad una minima parte di lavoratori immigrati di regolarizzarsi, e il fatto che l'iniziativa e l'onere economico spettasse al datore di lavoro ha aperto un varco a falsi datori di lavoro e ad intermediari privi di scrupoli che hanno lucrato sulla necessità delle persone e messo in piedi un vero e proprio traffico di contratti falsi e di dichiarazioni fittizie;

il combinato disposto delle criticità suesposte e dell'introduzione e messa a regime del reato di clandestinità ha fatto il resto: il tema è, ad esempio, quello dell'esclusione dalla sanatoria delle persone condannate per non aver ottemperato all'ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale;

il discrimine tra la possibilità o meno di accedere alla sanatoria è diventato nei fatti casuale, come nel caso, ad esempio, di un immigrato condannato per illecita permanenza in Italia in seguito ad espulsione (una condotta di per sé non ostativa alla sanatoria): può accedere alla regolarizzazione chi è stato denunciato ma non ancora condannato per quel reato (previsto dall'articolo 14, comma 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e addirittura non verrà più processato, mentre chi è stato già condannato, magari da un giorno rispetto ai termini previsti dalla norma, ne risulterà escluso;

si è arrivati al paradosso che ha visto, in una prima fase di applicazione della normativa, alcune prefetture, tra le quali quella di Brescia, non considerare ostativa la condanna per il reato di clandestinità, e in seguito, in «corso» d'opera, si è assistito ad una vera e propria sterzata nella direzione opposta;

lo scorso 17 marzo 2010, infatti, con una circolare a firma del capo della Polizia, il Ministero dell'interno ha fornito un'interpretazione restrittiva della norma, escludendo così la possibilità di ottenere la regolarizzazione per i soggetti condannati per l'inottemperanza all'ordine di espulsione;

il risultato di tale gestione confusa e contraddittoria ha creato un enorme incremento di ricorsi al Tar, e ha generato una serie di proteste: solo anno fa, infatti, circa 300mila immigrati hanno fatto domanda per la regolarizzazione, nella speranza di ottenere un permesso di soggiorno in Italia, ad oggi solo 170 mila richieste sono state esaminate, ne restano ancora 130 mila e moltissime altre sono state respinte o bloccate per i motivi suesposti;

nella sola Brescia sono centinaia i lavoratori coinvolti che hanno fatto ricorso al Tar e che sono scesi in strada a protestare;

appare necessario, alla luce della caotica ed evidentemente iniqua situazione alla quale ha dato luogo l'emanazione della circolare ministeriale del 17 marzo 2010, compiere i passi occorrenti per rimettere ordine nella vicenda della regolarizzazione prevista dal decreto-legge n. 78 del 2009, e procedere ad un'immediata sospensione della definizione delle pratiche destinate al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità, anche in considerazione delle somme inutilmente versate;

appare altresì necessario individuare un percorso che porti al rilascio di un permesso di soggiorno per «attesa di occupazione» per tutti coloro che hanno presentato domanda di emersione là dove; ovviamente, non si ravvisino cause ostative, anche nel rispetto della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare -:

in che modo il Governo intenda risolvere il problema esposto nelle premesse.
(5-03727)