ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03640

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 386 del 20/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: VALDUCCI MARIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 20/10/2010


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 20/10/2010
Stato iter:
18/11/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/11/2010
Resoconto CASTELLI ROBERTO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 18/11/2010
Resoconto VALDUCCI MARIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/10/2010

DISCUSSIONE IL 18/11/2010

SVOLTO IL 18/11/2010

CONCLUSO IL 18/11/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03640
presentata da
MARIO VALDUCCI
mercoledì 20 ottobre 2010, seduta n.386

VALDUCCI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

richiedere o rinnovare la patente è stato per lungo tempo un incubo per le persone con diabete che non potevano limitarsi a effettuare la normale visita presso le Asl o presso i medici autorizzati al rilascio messi a disposizione, a pagamento, dall'ACI, autoscuole o agenzie di pratiche auto;

l'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedeva, infatti, che durante la visita il richiedente era tenuto a compilare una «dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico», sottoscritta sotto la propria responsabilità civile, penale e amministrativa, dalla quale doveva risultare se soffriva di alcune delle patologie ricomprese in una apposita lista, tra le quali era inserito il diabete; per effetto di tale dichiarazione il richiedente era sottoposto in ogni caso alla valutazione delle commissioni mediche locali;

nella valutazione delle commissioni mediche locali si registrava un'ampia difformità anche in relazione a situazioni simili, per cui in alcuni casi si prevedeva il rinnovo della patente dopo cinque anni e in altri si prescriveva l'obbligo di ripresentarsi a visita medica di lì a pochi mesi;

nel 1997 un gruppo di lavoro composto da membri del Consiglio superiore della sanità e del Ministero dei trasporti e da rappresentanti delle associazioni ha elaborato delle linee guida, nelle quali si chiedeva alle commissione mediche locali di rilasciare e rinnovare per cinque anni le patenti di categoria A, B e BE a tutte le persone con il diabete, insulinodipendenti e non, anche in presenza di complicanze, purché non gravi e comunque certificate dal medico diabetologo curante;

le linee guida prevedevano invece requisiti più stringenti per le patenti di categoria superiore, previste per la guida di mezzi pesanti e di mezzi adibiti al trasporto di persone. Per le patenti C e CE il rilascio e il rinnovo avevano una validità di cinque anni soltanto per i diabetici non insulinodipendenti e senza complicanze. In tutti gli altri casi la concessione era ridotta a due anni, periodo che poteva essere ulteriormente limitato per i diabetici con complicanze. Infine, le patenti D e DE venivano rilasciate solo a diabetici non trattati farmacologicamente e senza complicanze: anche in questo caso, comunque, il controllo periodico era effettuato ogni due anni;

l'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, ha modificato l'articolo 119 del codice della strada, attribuendo valenza normativa alle linee guida adottate; si è pertanto previsto che per il rilascio e rinnovo delle patenti di categoria A, B e BE le Commissioni mediche locali siano sostituite da «organi medici monocratici», vale a dire da un medico specialista, cui è demandata l'indicazione della scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico; per le patenti professionali è stata prevista, all'interno delle Commissioni mediche locali, la presenza di un diabetologo, sia per gli accertamenti relativi alla specifica patologia sia per esprimere il giudizio finale;

l'articolo 3 della legge 22 marzo 2001, n. 85, ha precisato che la specializzazione del medico designato per il rilascio e rinnovo della patente di categoria A, B e BE dovesse riferirsi all'area della diabetologia e delle malattie del ricambio;

le novità normative introdotte in tale procedura hanno avuto delle conseguenze non interamente positive;

in particolare, per quanto riguarda il rilascio e rinnovo delle patenti di categoria A, B e BE, la previsione del comma 3 dell'articolo 119 del codice della strada, per cui l'accertamento per l'idoneità alla guida deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 2, vale a dire dai medici chiamati in via ordinaria ad effettuare tale valutazione, con rilascio di una certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida, ha privato di valenza autonoma il certificato di idoneità alla guida rilasciato dai medici specialisti diabetologi; nello stesso senso operano anche le disposizioni dell'articolo 331 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che fa riferimento soltanto ai medici indicati al comma 2 dell'articolo 119 per quanto concerne la compilazione del certificato; ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 119, inoltre, sono soltanto i medici ai quali sono affidati ordinariamente gli accertamenti per il rilascio o il rinnovo della patente a poter disporre il rinvio del soggetto richiedente all'esame delle commissioni mediche locali;

per quanto riguarda le patenti di categoria superiore, la presenza all'interno delle commissioni mediche locali di un medico specialista diabetologo ha determinato rilevanti problemi organizzativi, dal momento che non è risultato possibile inserire stabilmente il diabetologo all'interno delle commissioni, in considerazione del ridotto numero di soggetti affetti da diabete che si sottopongono a rinnovo;

tale circostanza ha creato enormi ritardi nella valutazione dei soggetti affetti da diabete, dato che la convocazione a visita medica è subordinata sempre alla disponibilità del medico specialista diabetologo;

al fine di superare le problematiche sopra descritte è stato costituito un gruppo di lavoro composto da esperti del Ministero della salute, dei trasporti e da rappresentanti delle associazioni del settore;

il gruppo, al fine di rendere omogenei ed uniformi su tutto il territorio nazionale i criteri ai quali deve attenersi la valutazione, sotto il profilo della sicurezza alla guida, della eventuale minore durata del titolo rispetto alla normale scadenza prevista, ha elaborato nel maggio del 2006 ulteriori linee guida, in cui si prevede che il diabetologo abbia funzioni di consulente per il medico dell'azienda sanitaria locale; a quest'ultimo è demandata l'indicazione di una scadenza diversa, da valutare in base all'effettivo rischio che le condizioni mediche del paziente costituiscono in relazione alla guida;

ai sensi delle linee guida non dovrà essere imposta alcuna limitazione nella durata di validità della patente per un rischio alla guida giudicato basso, mentre l'eventuale prescrizione di scadenza anticipata dovrà essere basata sulla valutazione dell'entità del rischio alla guida sussistente per il soggetto al momento della visita;

malgrado le precise indicazioni fornite, diverse persone affette da diabete al momento del rinnovo della patente affermano di aver ricevuto dalle loro azienda sanitaria locale indicazioni contrastanti fra loro o diverse da quelle previste dalla circolare;

in alcuni casi la mancata indicazione della disposizione ai sensi della quale era stato emesso il certificato medico ha avuto la conseguenza di bloccare la pratica di rinnovo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la conseguenza di creare evidenti disagi per i soggetti interessati;

rimangono inoltre molto lunghi i tempi di attesa per i soggetti affetti da diabete rinviati al giudizio delle commissioni mediche locali;

è necessario che il diabete non costituisca una penalizzazione per i soggetti che ne sono affetti rispetto alla possibilità di condurre veicoli, ma che la condizione di tali soggetti sia valutata in relazione al rischio effettivo che può sussistere durante la guida -:

se il Ministro sia a conoscenza dei problemi e delle difficoltà illustrati in premessa;

se non ritenga opportuno adottare appropriate iniziative, da concordare anche con il Ministero della salute, per pervenire ad una ulteriore semplificazione dell'iter burocratico relativo al rilascio e rinnovo della patente di categoria A, B e BE per le persone affette da diabete, assicurando, ad esempio, che sia il medico specialista diabetologo a rilasciare il certificato necessario per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti delle suddette categorie ovvero a prescrivere l'esame da parte delle commissioni mediche locali;

se non ritenga opportuno adottare appropriate iniziative, da concordare nell'ambito dei lavori della Conferenza Stato-regioni, per fare in modo che le commissioni mediche locali integrate dallo specialista diabetologo si riuniscano con cadenza più ravvicinata, prevedendo un periodo massimo pari ad un mese tra una convocazione e l'altra.(5-03640)