ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03638

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 386 del 20/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: MARCHI MAINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2010
CALVISI GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/10/2010
Stato iter:
27/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2010
Resoconto VEGAS GIUSEPPE VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/10/2010
Resoconto MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/10/2010

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/10/2010

DISCUSSIONE IL 27/10/2010

SVOLTO IL 27/10/2010

CONCLUSO IL 27/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03638
presentata da
MAINO MARCHI
mercoledì 20 ottobre 2010, seduta n.386

MARCHI, DE MICHELI e CALVISI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
in diverse occasioni il patto di stabilità interno è stato oggetto di confronto nelle diverse sedi istituzionali, a seguito delle difficoltà di applicazione da parte dei comuni, in particolare per le pesanti ricadute sugli investimenti e in quanto gli enti locali più virtuosi sono stati oggettivamente quelli più penalizzati, dovendo ulteriormente migliorare una situazione finanziaria positiva;
uno degli aspetti più problematici del patto di stabilità interno così come configuratosi a seguito del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è sempre risultato essere l'assunzione di un solo anno, il 2007, come base di riferimento su cui determinare le modificazioni dei saldi richiesti agli enti locali nel 2009, 2010 e 2011; al fine di neutralizzare le entrate straordinarie del 2007 del patto, il comma 8 prevedeva la possibilità di escludere tali entrate sia dal saldo finanziario 2007 sia dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
il suddetto comma 8 ha però provocato vari problemi di interpretazione per cui, con il decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, è stato abrogato, lasciando però, agli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009, la facoltà di avvalersi ugualmente delle disposizioni del predetto comma 8, ancorché abrogato;
tale facoltà è stata prorogata anche per il 2010 dall'articolo 4, comma 4-quinques, del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010;
nel corso del 2008 alcuni, pochi, comuni hanno superato i 5000 abitanti e sono perciò tra quelli assoggettati al patto di stabilità interno dal 2010;
per tali comuni viene operata un'assimilazione ope legis ai comuni rispettosi del patto anno 2007 e pertanto pare logico, nel caso abbiano approvato il bilancio di previsione 2009 entro il 10 marzo 2009, che possano avvalersi delle facoltà degli altri comuni in simili condizioni, ovvero di esercitare l'opzione prevista dal comma 10 del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito dalla legge n. 33 del 2009;
i comuni assoggettati, per la prima volta, al patto di stabilità interna sono venuti a conoscenza solo all'inizio di ottobre del 2010, ad esercizio finanziario già abbondantemente trascorso, di una diversa interpretazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il quale «l'esclusione introdotta con il citato comma 8 non opera più in quanto il comma 8 è soppresso. L'opzione prevista dall'articolo 7-quater, comma 10 del decreto-legge n. 5 del 2009 operava solo come salvaguardia di programmazioni finanziarie già intraprese dagli enti locali che avevano approvato il bilancio prima della pubblicazione della norma e non come base per dichiarazione di intenti. Quindi, pur comprendendo le difficoltà che la regola dell'obiettivo calcolato su un solo esercizio determina, si segnala che la richiesta di escludere le entrate straordinarie non può essere assentita in via amministrativa ma necessita di un apposito intervento normativo che si faccia carico di rinvenire le risorse idonee a salvaguardia degli equilibri finanziari»;
tale interpretazione non considera che di fatto fa venire meno l'equiparazione dei nuovi enti assoggettati al patto di stabilità agli enti rispettosi del patto 2007 e con un saldo positivo o negativo sulla base delle effettive risultanze gestionali dell'esercizio 2007; inoltre, essa determina una reale impossibilità di rispettare il patto per i comuni che hanno avuto rilevanti entrate straordinarie nel 2007; infine, penalizza una realtà molto circoscritta di comuni (pare siano otto in tutto il territorio nazionale) che certamente incide in modo quasi insignificante sui saldi complessivi della finanza pubblica -:
se non ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza volta a determinare una interpretazione della normativa tale da dare effettività al concetto di equiparazione dei nuovi comuni assoggettati al patto di stabilità, avendo superato nel 2008 i 5000 abitanti, ai comuni rispettosi del patto 2007 o, in subordine, adottare un'iniziativa normativa in grado di risolvere i problemi che si sono determinati, certamente molto gravosi per i comuni in questione, ma sostanzialmente irrilevanti per la salvaguardia degli equilibri finanziari nazionali.
(5-03638)