ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03636

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 386 del 20/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: LANZARIN MANUELA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 20/10/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 20/10/2010
Stato iter:
18/11/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/11/2010
Resoconto GIACHINO BARTOLOMEO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 18/11/2010
Resoconto LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/10/2010

DISCUSSIONE IL 18/11/2010

SVOLTO IL 18/11/2010

CONCLUSO IL 18/11/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03636
presentata da
MANUELA LANZARIN
mercoledì 20 ottobre 2010, seduta n.386

LANZARIN. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:

i soci della cooperativa edilizia a proprietà indivisa «La Brianza società cooperativa edilizia s.r.l.» hanno avuto l'assegnazione del proprio alloggio, ai sensi della legge n. 865 del 1971, nel mese di luglio 1978;

nel 2008, a seguito di richiesta di rogito da parte dei soci della cooperativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato a dieci soci interessati la mancanza dei requisiti inerenti al reddito, chiedendo una somma di 18 mila di penale pro capite, per sanare la situazione pendente;

l'osservanza del requisito del reddito, ai sensi della normativa allora in vigore può facilmente essere dimostrato dai soci medesimi;

sulla base della legge n. 865 del 1971 e della normativa allora in vigore, il requisito relativo al reddito riguardava il solo socio assegnatario e doveva essere inferiore a 6 milioni di lire, mentre, successivamente all'assegnazione degli alloggi, nell'agosto 1978, è entrata in vigore la legge n. 457 del 1978 che prendeva a riferimento il cumulo del reddito famigliare;

infatti, la normativa di riferimento ai tempi dell'assegnazione degli alloggi era l'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, che recita «Il reddito annuo complessivo degli assegnatari di abitazioni comunque fruenti di concorso o contributo dello Stato concessi in locazione da IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi è stabilito in lire 6 milioni da determinarsi ai sensi dell'articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'articolo 34, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», senza fare alcun riferimento al cumulo del reddito familiare;

anche l'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 513, fa riferimento al reddito del socio assegnatario dell'alloggio: «5. I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'assegnazione degli alloggi realizzati da parte di cooperative edilizie in forza del predetto decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello dell'assegnazione dell'alloggio.»;

i soci della cooperativa, incoraggiati dalle osservazioni dei legali cui si sono rivolti, ritengono di dover rispettare la legge n. 865 del 1971 e di non essere sottoposti alle disposizioni della legge n. 457 del 78, la cui entrata in vigore è successiva all'assegnazione degli alloggi;

inoltre, il reddito dei soci è stato controllato sia da parte del Ministero sia da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, e a suo tempo non sono state segnalate irregolarità. La prima segnalazione ricevuta in merito alla mancanza dei requisiti è arrivata con 30 anni di ritardo da parte del Ministero e precisamente il 7 maggio 2008 -:

se il Ministro intenda verificare la correttezza dell'interpretazione delle norme, allo scopo di evitare un pagamento vessatorio a carico di cittadini, ormai quasi tutti pensionati, a più di 30 anni di distanza dall'assegnazione del proprio alloggio. (5-03636)