ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03613

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 385 del 19/10/2010
Firmatari
Primo firmatario: BARBATO FRANCESCO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 19/10/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/10/2010
Stato iter:
20/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 20/10/2010
Resoconto BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI
 
RISPOSTA GOVERNO 20/10/2010
Resoconto VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/10/2010
Resoconto BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/10/2010

SVOLTO IL 20/10/2010

CONCLUSO IL 20/10/2010

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03613
presentata da
FRANCESCO BARBATO
martedì 19 ottobre 2010, seduta n.385

BARBATO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 504 del 1992 esenta correttamente dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, nonché i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

la lettera i) del medesimo comma 1 del predetto articolo 7 prevede tale esenzione anche per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

successivamente, l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 203 del 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge n. 223 del 2006, ha esteso l'esenzione prevista dall'appena descritta lettera i), stabilendo che essa si applica anche agli immobili destinati allo svolgimento delle predette attività, qualora queste ultime non abbiano esclusivamente natura commerciale;

in sostanza, tale ultima previsione ha esteso la predetta agevolazione fiscale agli immobili di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolgono attività che abbiano prevalentemente, ma non esclusivamente, natura commerciale: in tal modo i predetti enti ecclesiastici possono evitare il pagamento dell'ICI sugli immobili nei quali vengono svolte, ad esempio, attività ricettive o assistenziali a pagamento, per il solo fatto che in essi sono anche svolti, in misura del tutto minoritaria, attività di religione o di culto;

appare all'interrogante evidente come tale previsione, introdotta dal Governo di centrodestra nel corso della XIV legislatura, e successivamente modificata nel corso della XV legislatura, costituisca un'ingiustificata disparità di trattamento a vantaggio degli enti ecclesiastici, la quale non trova alcuna giustificazione, né nell'esigenza di garantire la libertà religiosa, né in quella di rispettare le norme concordatarie che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica;

inoltre la predetta agevolazione comporta la rinuncia ad un gettito di entità non trascurabile, che potrebbe aiutare i comuni a far fronte alla forte stretta finanziaria decisa nei loro confronti dal Governo con l'irrigidimento delle norme sul Patto di stabilità interno;

secondo notizie riportate dagli organi di comunicazione, la Commissione europea starebbe avviando una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia rispetto a tale disciplina per la violazione delle norme europee, ed avrebbe chiesto chiarimenti al Governo italiano in merito;

in tale contesto appare evidente la necessità di intervenire al più presto su tale aspetto della disciplina ICI, al fine di ripristinare il principio della parità di trattamento tra contribuenti che si trovino nelle medesime condizioni, nonché al fine di evitare un'ulteriore condanna dello Stato italiano in sede europea -:

quali iniziative di carattere normativo intenda assumere, al fine di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento, a salvaguardia degli interessi della finanza pubblica, nonché al fine di evitare un'infrazione comunitaria che, a sua volta, potrebbe determinare pesanti conseguenze finanziarie. (5-03613)