FLUVI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, cosiddetto «incentivi», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010, inserito durante l'esame del provvedimento in sede referente, reca disposizioni in materia di accelerazione del processo tributario;
la lettera b) del citato comma ha previsto la possibilità, per quanto attiene alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, che gli aventi causa con l'amministrazione finanziaria ne ottengano l'estinzione con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, e contestuale rinuncia da parte del fisco ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione;
la norma in oggetto non attua alcuna previsione di disposizioni a regime dirette alla semplificazione e abbreviazione del contenzioso tributario, ma sembra configurarsi come una sorta di «sanatoria» per le situazioni in essere;
per l'erario potrebbe non esserci una convenienza dall'attuazione della norma, posto che si anticipa solo, e in misura assai contenuta, l'incasso di somme che avrebbero potuto affluire, e per importi ben maggiori, in caso di soccombenza definitiva del contribuente, tanto più stando agli orientamenti più recenti in tema di abuso del diritto, espressi dalla Cassazione, e prima ancora dalla Corte di giustizia europea;
il Presidente della Repubblica, con propria lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di Camera e Senato al momento della promulgazione del decreto-legge in questione, ha manifestato, fra gli altri, dubbi in ordine alla sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza per alcune disposizioni introdotte nel corso dell'iter parlamentare, nonché preoccupazioni relative a possibili contrasti con le disposizioni comunitarie, riferendosi esplicitamente anche proprio al comma 2-bis dell'articolo 3;
una seria lotta all'evasione ed elusione fiscale può risultare credibile ed efficace solo se la normativa tributaria poggia sul riconoscimento e la premialità della lealtà fiscale, abbandonando la pratica dei condoni e dei provvedimenti di agevolazione mirati -:
quante imprese, società, soggetti si siano avvalsi della norma in questione per «sanare» i rispettivi contenziosi con l'Agenzia delle entrate pendenti in cassazione con il versamento del 5 per cento dell'importo dovuto, e a cui l'amministrazione finanziaria abbia rilasciato la prevista attestazione comprovante la regolarità dell'istanza e il pagamento integrale degli importi dovuti. (5-03565)